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Articolo 12 Codice delle pari opportunitą

(D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198)

[Aggiornato al 07/06/2026]

Nomina

Dispositivo dell'art. 12 Codice delle pari opportunitą

1. A livello, regionale e della città metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 sono nominati una consigliera o un consigliere di parità. Per ogni consigliera o consigliere si provvede altresì alla nomina di un supplente che agisce su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o del medesimo(1).

2. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MAGGIO 2026, N. 91](1)

3. Le consigliere e i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, effettivi e supplenti, sono nominati dalle regioni, dalle città metropolitane e dagli enti di area vasta, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa(1).

4. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MAGGIO 2026, N. 91](1)

5. I decreti di nomina del presente articolo, cui va allegato il curriculum professionale della persona nominata, sono pubblicati sul sito internet dell'ente che procede alla nomina(1).

Note

(1) Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 ha disposto (con l'art. 7, comma 5 alinea) la modifica dei commi 1, 2, 3, 4 e 5; (con l'art. 7, comma 5, lettera b)) la modifica dei commi 1, 3 e 5 e l'abrogazione dei commi 2 e 4 del presente articolo. Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 ha disposto (con l'art. 7, comma 5, alinea) che le modifiche dei commi 1, 3 e 5 e l'abrogazione dei commi 2 e 4 decorrono dalla data di insediamento di cui all'articolo 3, comma 7 del D.Lgs. medesimo.

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