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Articolo 15 Codice delle pari opportunitą

(D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198)

[Aggiornato al 07/06/2026]

Compiti e funzioni

Dispositivo dell'art. 15 Codice delle pari opportunitą

1. Le consigliere ed i consiglieri di parità operano in coordinamento con l'Organismo per la parità e, tenendo conto degli indirizzi generali di attività di quest'ultimo, intraprendono ogni utile iniziativa, nell'ambito delle competenze delle regioni, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, ai fini del rispetto del principio di non discriminazione e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti(1):

  1. a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, anche in collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
  2. b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l'individuazione delle risorse dell'Unione europea, nazionali e locali finalizzate allo scopo;
  3. c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi dell'unione europea e di quelli nazionali e regionali in materia di pari opportunità;
  4. d) promozione delle politiche di pari opportunità nell'ambito delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative;
  5. e) collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del lavoro al fine di rilevare l'esistenza delle violazioni della normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;
  6. f) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazione;
  7. g) collegamento e collaborazione con i competenti assessorati e con gli organismi di parità degli enti locali.

2. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MAGGIO 2026, N. 91](1)

3. Le consigliere e i consiglieri regionali partecipano ai tavoli di partenariato locale e ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Le consigliere e i consiglieri regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta sono inoltre componenti delle commissioni di parità del corrispondente livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe(1).

4. Le Regioni forniscono alle consigliere ed ai consiglieri di parità il supporto tecnico necessario: alla rilevazione di situazioni di squilibrio di genere; all'elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale di cui all'articolo 46; alla promozione e alla realizzazione di piani di formazione e riqualificazione professionale; alla promozione di progetti di azioni positive.

5. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parità, le Direzioni interregionali e territoriali del lavoro, territorialmente competenti, acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta.

6. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, presentano un rapporto sull'attività svolta, all'Organismo per la parità e agli enti che hanno provveduto alla nomina. La consigliera o il consigliere di parità che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade dall'ufficio con provvedimento adottato dall'ente che ha provveduto alla nomina(1).

7. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MAGGIO 2026, N. 91](1)

Note

(1) Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 ha disposto (con l'art. 7, comma 5 alinea) la modifica dei commi 1, 2, 3, 6 e 7; (con l'art. 7, comma 5, lettera e)) la modifica dei commi 1, 3 e 6 e l'abrogazione dei commi 2 e 7 del presente articolo. Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 ha disposto (con l'art. 7, comma 5, alinea) che le modifiche dei commi 1 alinea, 3 e 6 e l'abrogazione dei commi 2 e 7 decorrono dalla data di insediamento di cui all'articolo 3, comma 7 del D.Lgs. medesimo.

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