La norma prevede e punisce
condotte prodromiche alla possibile realizzazione del reato di accesso a sistemi informatici o telematici di cui all’art. 615 ter del c.p..
Il
bene giuridico tutelato è il
domicilio informatico, inteso come
spazio ideale in cui sono contenuti i dati informatici di pertinenza della persona e al quale viene estesa la tutela della
riservatezza della sfera individuale.
Si tratta di un
reato comune poiché può essere commesso da
chiunque.
Con “
sistema informatico” ci si riferisce ad un sistema complesso formato da elementi di
hardware (cioè, la parte fisica del sistema informatico) e da elementi di
software (insieme di istruzioni utilizzate per far funzionare i computer e compiere una o più operazioni). Invece, il “
sistema telematico” è il metodo tecnologico di
trasmissione dei dati a distanza, mediante l’uso di un linguaggio computerizzato, che veicola informazioni automatizzate.
Peraltro, i sistemi informatici o telematici devono essere
protetti da misure di sicurezza. Questo carattere manifesta la volontà di fare del sistema informatico o telematico un luogo chiuso e riservato. Tuttavia, per parte della dottrina, il concetto di “misure di sicurezza” ricomprende soltanto le
misure interne al sistema e tese alla tutela dell’
hardware e del
software (ad esempio,
password). Invece, secondo la giurisprudenza di legittimità, la nozione in esame comprende anche le
misure di protezione dei locali in cui è situato il sistema informatico (ad esempio, porta blindata).
L’
oggetto materiale della condotta sono i codici di accesso, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso (ad esempio, mezzi fisici come carte di credito o mezzi logici come
password).
Il comma 1 punisce due categorie di condotte che consistono nel venire in possesso dei mezzi per accedere al sistema informatico altrui (
procurarsi, riprodurre) e nel fornire ad altri questi mezzi o, in ogni caso, le informazioni idonee a superare le misure di sicurezza poste a tutela del sistema (
diffondere, comunicare, consegnare).
Tali condotte devono essere realizzate
abusivamente e, quindi, devono essere realizzate da parte di colui che non sia in alcun modo autorizzato.
Quanto all’
elemento soggettivo, occorre il
dolo specifico che consiste nel
fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio (il legislatore – con la L. n. 90 del 2024 – ha sostituito il termine “profitto” con il termine “vantaggio”)
o di arrecare ad altri un danno.
Ai sensi del comma 1, il delitto è punito con la
reclusione fino a due anni e con la
multa fino a 5.164 euro.
Tuttavia, i commi 2 e 3 (come modificati dalla L. n. 90 del 2024) prevedono una serie di
circostanze aggravanti. In modo specifico: