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Articolo 615 quater Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 16/07/2026]

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

Dispositivo dell'art. 615 quater Codice Penale

(1)(2)Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo(3), è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164(4)(5).

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1)(5).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma(5).

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 4, della l. 23 dicembre 1993, n. 547.
(2) La rubrica è stata modificata dall'art. 19, comma 1, lettera c), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.
(3) Si ritiene che tra le condotte perseguite rientrino anche quella consistente nell'attivazione di un telefono cellulare clonato su un numero intesto ad altro soggetto, nonché quella di clonazione dei decoder necessari per la ricezione di determinati programmi televisivi trasmessi via satellite.
(4) Tale comma è stato modificato dall'art. 19, comma 1, lettere a) e b), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.
(5) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 16, comma 1, lettera c) della L. 28 giugno 2024, n. 90, che ha altresì disposto l'introduzione di un comma dopo il secondo.

Ratio Legis

La ratio di tale disposizione si ritrova nella volontà di rafforzare la tutela contro il pericolo di manipolazioni informatiche, danneggiamento dei dati e spionaggio informatico, che può derivare dalla violazione di un sistema informatico.

Spiegazione dell'art. 615 quater Codice Penale

La norma prevede e punisce condotte prodromiche alla possibile realizzazione del reato di accesso a sistemi informatici o telematici di cui all’art. 615 ter del c.p..

Il bene giuridico tutelato è il domicilio informatico, inteso come spazio ideale in cui sono contenuti i dati informatici di pertinenza della persona e al quale viene estesa la tutela della riservatezza della sfera individuale.

Si tratta di un reato comune poiché può essere commesso da chiunque.

Con “sistema informatico” ci si riferisce ad un sistema complesso formato da elementi di hardware (cioè, la parte fisica del sistema informatico) e da elementi di software (insieme di istruzioni utilizzate per far funzionare i computer e compiere una o più operazioni). Invece, il “sistema telematico” è il metodo tecnologico di trasmissione dei dati a distanza, mediante l’uso di un linguaggio computerizzato, che veicola informazioni automatizzate.

Peraltro, i sistemi informatici o telematici devono essere protetti da misure di sicurezza. Questo carattere manifesta la volontà di fare del sistema informatico o telematico un luogo chiuso e riservato. Tuttavia, per parte della dottrina, il concetto di “misure di sicurezza” ricomprende soltanto le misure interne al sistema e tese alla tutela dell’hardware e del software (ad esempio, password). Invece, secondo la giurisprudenza di legittimità, la nozione in esame comprende anche le misure di protezione dei locali in cui è situato il sistema informatico (ad esempio, porta blindata).

L’oggetto materiale della condotta sono i codici di accesso, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso (ad esempio, mezzi fisici come carte di credito o mezzi logici come password).

Il comma 1 punisce due categorie di condotte che consistono nel venire in possesso dei mezzi per accedere al sistema informatico altrui (procurarsi, riprodurre) e nel fornire ad altri questi mezzi o, in ogni caso, le informazioni idonee a superare le misure di sicurezza poste a tutela del sistema (diffondere, comunicare, consegnare).

Tali condotte devono essere realizzate abusivamente e, quindi, devono essere realizzate da parte di colui che non sia in alcun modo autorizzato.

Quanto all’elemento soggettivo, occorre il dolo specifico che consiste nel fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio (il legislatore – con la L. n. 90 del 2024 – ha sostituito il termine “profitto” con il termine “vantaggio”) o di arrecare ad altri un danno.

Ai sensi del comma 1, il delitto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 5.164 euro.

Tuttavia, i commi 2 e 3 (come modificati dalla L. n. 90 del 2024) prevedono una serie di circostanze aggravanti. In modo specifico:
  • il comma 2 della norma in commento stabilisce che la pena è della reclusione da due anni a sei anni nel caso in cui ricorra taluna delle circostanze di cui all’art. 615-ter, comma 2, n. 1) c.p.: ossia, quando il reato è realizzato da un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che agisce con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, nonché da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato e da chi agisce con abuso della qualità di operatore del sistema (ad esempio, programmatori, analisti);
  • invece, ai sensi del comma 3, la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all’art. 615-ter, comma 3 c.p.: cioè, quando la tipologia di sistema informatico o telematico presenta interesse pubblico (ci si riferisce a sistemi di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o, in ogni caso, di interesse pubblico).
Quanto ai rapporti con altri reati, la giurisprudenza ammette il concorso tra il reato in esame e quello di accesso abusivo a sistemi informatici o telematici di cui all’art. 615-ter c.p..

Massime relative all'art. 615 quater Codice Penale

Cass. pen. n. 21987/2019

Il delitto di cui all'art. 615-quater cod. pen. non può concorrere con quello, più grave, di cui all'art. 615-ter cod. pen., del quale costituisce naturalisticamente un antecedente necessario, sempre che quest'ultimo, oltre ad essere procedibile, risulti integrato nel medesimo contesto spazio-temporale in cui sia stato perpetrato l'antefatto ed in danno della medesima persona offesa.

Cass. pen. n. 47021/2013

Integra il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a servizi informatici e telematici (art. 615 quater cod. pen.) e non quello di ricettazione la condotta di chi riceve i codici di carte di credito abusivamente scaricati dal sistema informatico, ad opera di terzi e li inserisce in carte di credito clonate poi utilizzate per il prelievo di denaro contante attraverso il sistema bancomat.

Cass. pen. n. 36288/2003

Integra il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a servizi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.) la condotta di colui che si procuri abusivamente il numero seriale di un apparecchio telefonico cellulare appartenente ad altro soggetto, poiché attraverso la corrispondente modifica del codice di un ulteriore apparecchio (c.d. clonazione) è possibile realizzare una illecita connessione alla rete di telefonia mobile, che costituisce un sistema telematico protetto, anche con riferimento alle banche concernenti i dati esteriori delle comunicazioni, gestite mediante tecnologie informatiche. Ne consegue che l'acquisto consapevole a fini di profitto di un telefono cellulare predisposto per l'accesso alla rete di telefonia mediante i codici di altro utente («clonato») integra il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.), di cui costituisce reato presupposto quello ex art. 615 quater c.p.

Cass. pen. n. 22319/2003

Non configura il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615 quater c.p.) il possesso di un decodificatore di segnali satellitari e di schede per la ricezione degli stessi (c.d. “Pic-card” o “Smart-card”), atteso che con tali strumenti non si viola alcun domicilio informatico, protetto da misure di sicurezza, ma si utilizzano irregolarmente servizi di trasmissione o comunicazione ad accesso condizionato, contravvenendo in tal modo alle disposizioni sul diritto d'autore di cui all'art. 6 D.L.vo 15 novembre 2000, n. 373, sanzionato solo in via amministrativa prima dell'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003, n. 38.

Cass. pen. n. 24847/2002

In tema di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, la detenzione di una scheda contraffatta (pic card) per la decrittazione delle trasmissioni a pagamento (pay-tv) configura il reato di cui all'art. 615 quater c.p., ma non rientra nella previsione di cui all'art. 171 octies della L. n. 248 del 2000 che invece concerne la tutela del diritto di autore, con la conseguenza che tra le due previsioni non sussiste alcun rapporto di specialità.

Cass. pen. n. 4389/1998

In tema di criminalità informatica, l'art. 615 quater c.p. si applica anche all'ipotesi di detenzione o diffusione abusiva delle pics-cards, schede informatiche che consentono di vedere programmi televisivi criptati attraverso la decodifica di segnali trasmessi secondo modalità tecniche di carattere telematico.

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