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Articolo 45 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

[Aggiornato al 23/05/2026]

Commissione per l'esame delle proposte del comune

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 45 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Articolo abrogato dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122

[La commissione di cui al sesto comma dell'art. 44 è unica per ogni ufficio delle imposte, è presieduta dal capo dello stesso ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato ed è composta per metà da impiegati dell'ufficio e per metà da persone designate dal consiglio comunale di ciascuno dei comuni compresi nel distretto. Non possono essere designati coloro che esercitano professionalmente funzioni di assistenza e rappresentanza in materia tributaria.

Il numero dei componenti della commissione non può essere superiore, oltre al presidente, a otto per i comuni di prima classe, a sei per i comuni di seconda e terza classe e a quattro per i comuni di quarta e quinta classe. Non possono far parte della commissione gli impiegati dell'ufficio delle imposte che rivestono cariche elettive nei comuni del distretto e i componenti delle commissioni tributarie. Entro il 30 novembre di ciascun anno il sindaco comunica all'ufficio delle imposte i nominativi delle persone designate in rappresentanza del comune, le quali si intendono confermate di anno in anno qualora entro il detto termine il sindaco non abbia comunicato variazioni.

La convocazione della commissione è fatta dal presidente, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso a mezzo di raccomandata diretto al sindaco del comune del quale si esaminano le proposte. L'avviso deve contenere l'indicazione nominativa dei contribuenti ai quali si riferiscono le proposte medesime.

La commissione determina l'ammontare dell'imponibile da accertare sulla base degli atti in suo possesso, deliberando a maggioranza di voti con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Le sedute della commissione non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente.

Il segretario della commissione redige il verbale della seduta nel quale devono essere indicati i nominativi degli intervenuti, le proposte esaminate e le decisioni adottate. Il verbale è sottoscritto anche dal presidente.

Ai compiti di segreteria della commissione provvede l'ufficio delle imposte. Le spese relative alla partecipazione dei rappresentanti dei comuni sono a carico dei comuni stessi.]

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U.P. chiede
lunedì 24/08/2026
“Gentilissimi, ritengo interessante porre la domanda di seguito:

Ritenete corretta l'interpretazione che una distribuzione da Trust Opaco, residente in un paese a fiscalità privilegiata destinata ad un Residente Italiano sia assoggettata a reddito di capitale, e quindi tassata al 26%?

(Riferimento Art. 44, comma 1, lett. 5-sexies del TUIR).

Mi sembra corretto, però forse in conflitto con l'Art. 45, 4-quater, che identifica tutto come reddito (e quindi non di capitale), ma assoggettato ad IRPEF se il Trust è Opaco”
Consulenza legale i 25/08/2026
Il tema richiede di tenere distinti tre profili che tendono facilmente a sovrapporsi: la qualificazione fiscale dell’attribuzione ricevuta dal beneficiario, la determinazione della relativa base imponibile e, infine, il regime di tassazione applicabile.
Partiamo anzitutto da una precisazione formale: la disposizione rilevante è l’art. 44, comma 1, lett. g-sexies) del TUIR, e non la lett. “5-sexies”.
La norma ricomprende espressamente tra i redditi di capitale non soltanto i redditi imputati ai beneficiari dei trust trasparenti ai sensi dell’art. 73, comma 2, TUIR, ma anche i redditi corrisposti a soggetti residenti in Italia da trust – o istituti aventi analogo contenuto – stabiliti in Stati o territori che, con riferimento al trattamento fiscale dei redditi prodotti dal trust, devono considerarsi a fiscalità privilegiata ai sensi dell’art. 47 bis TUIR, anche qualora il soggetto residente che riceve l’attribuzione non possa essere qualificato come “beneficiario individuato” ai sensi dell’art. 73 TUIR.


La disposizione è stata modificata dall’art. 13 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 proprio per intercettare la fattispecie del trust opaco estero stabilito in una giurisdizione a fiscalità privilegiata. La ratio della modifica è chiaramente illustrata dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022: evitare che l’opacità del trust, combinata con un livello di tassazione particolarmente ridotto nello Stato estero, conduca alla sostanziale detassazione definitiva del reddito quando questo venga successivamente attribuito a un beneficiario fiscalmente residente in Italia.
Ne deriva un primo punto che riteniamo sufficientemente fermo: laddove ci troviamo effettivamente di fronte a un trust opaco non residente e il trust sia “stabilito” in una giurisdizione che, con specifico riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust stesso, integra il requisito della fiscalità privilegiata ex art. 47-bis TUIR, la componente reddituale attribuita al beneficiario residente italiano costituisce reddito di capitale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. g-sexies).


L'imposizione opera secondo il criterio di cassa e, quindi, al momento della corresponsione dell'attribuzione, proprio perché la norma utilizza l'espressione “redditi corrisposti”. La stessa Agenzia lo ha ribadito sia nella circolare n. 34/E/2022 sia, successivamente, nella risposta a interpello n. 309 del 28 aprile 2023.
È però importante sottolineare che la nozione di “Paese a fiscalità privilegiata” non può essere utilizzata in senso generico. Non è sufficiente che lo Stato estero sia comunemente percepito come una giurisdizione a bassa imposizione. L’art. 44 rinvia espressamente ai criteri dell’art. 47-bis e il confronto deve essere effettuato con riferimento al trattamento fiscale concretamente previsto per i redditi prodotti dal trust. Secondo la circolare n. 34/E, il reddito distribuito dal trust opaco è imponibile in capo al beneficiario residente quando il livello nominale di tassazione del trust risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia. Per i trust non commerciali che producono esclusivamente redditi finanziari, l'Agenzia precisa che il confronto deve essere effettuato con la tassazione italiana prevista per redditi finanziari della stessa natura, normalmente pari al 26 per cento; questo significa, in termini semplificati, che il test può essere effettuato prendendo come riferimento la metà di tale livello impositivo, ma ciò non significa che il reddito distribuito al beneficiario sia per questo tassato al 26 per cento. Sono due questioni concettualmente distinte.
Ed è precisamente su quest’ultimo aspetto che non condividiamo la conclusione contenuta nel quesito.


Il fatto che l’art. 44 qualifichi una determinata entrata come “reddito di capitale” non comporta, di per sé, che quel reddito sia necessariamente soggetto a un’imposta sostitutiva o a una ritenuta definitiva del 26 per cento. Nell’ordinamento italiano esistono redditi di capitale soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva e redditi di capitale che, invece, concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente e sono assoggettati all’IRPEF ordinaria progressiva.
Lo stesso regime dei trust ne costituisce una dimostrazione particolarmente evidente. La circolare n. 34/E, con riferimento ai redditi imputati dai trust trasparenti ai beneficiari persone fisiche, precisa espressamente che, pur trattandosi di redditi di capitale ai sensi della medesima lett. g-sexies), essi concorrono alla formazione del reddito complessivo e sono assoggettati alle aliquote progressive IRPEF.


Anche l’art. 18 TUIR, relativo all’imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera, non contiene una regola generale secondo cui ogni reddito di capitale proveniente dall’estero debba essere tassato al 26 per cento. Esso stabilisce, invece, che i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti sono assoggettati a imposizione sostitutiva quando si tratta di redditi per i quali, se corrisposti secondo le fattispecie interne corrispondenti, sarebbe prevista una ritenuta a titolo d’imposta o una specifica imposta sostitutiva, applicando la stessa aliquota. Si tratta, quindi, di una disposizione di raccordo con specifici regimi sostitutivi e non di una norma che attribuisce autonomamente l’aliquota del 26 per cento a qualsiasi reddito di capitale estero.


Per le attribuzioni provenienti dal trust opaco estero a fiscalità privilegiata di cui alla lett. g-sexies), manca invece una disposizione che preveda in via generale una ritenuta definitiva del 26 per cento corrispondente alla particolare fattispecie. Conseguentemente, per il beneficiario persona fisica residente che percepisca l’attribuzione fuori dall’esercizio di impresa, la qualificazione come reddito di capitale conduce, ordinariamente, al concorso al reddito complessivo e all'applicazione dell'IRPEF progressiva, salvo naturalmente che, nella specifica fattispecie, intervengano differenti disposizioni speciali applicabili alla natura del reddito o alla modalità con cui questo è percepito.


Passando al rapporto tra art. 44, comma 1, lett. g-sexies), e art. 45, comma 4-quater, riteniamo che non vi sia invece alcun contrasto normativo.
Anzi, le due disposizioni devono essere necessariamente lette insieme.
La norma stabilisce infatti che, qualora nelle attribuzioni provenienti da trust esteri a beneficiari residenti in Italia non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito.
La parola “reddito” utilizzata dall’art. 45, comma 4-quater, non identifica quindi una categoria reddituale distinta o residuale e, soprattutto, non trasforma l'attribuzione in qualcosa di diverso da un reddito di capitale. Occorre ricordare che l’art. 45 si trova precisamente nel Capo III del Titolo I del TUIR, dedicato ai redditi di capitale, e reca la rubrica “Determinazione del reddito di capitale”. La sua funzione è dunque quantitativa e probatoria, non classificatoria.


Su questo punto la circolare n. 34/E è particolarmente chiara, perché qualifica il comma 4-quater come una “presunzione legale relativa” introdotta ai fini della determinazione del reddito di capitale di cui all’art. 44, comma 1, lett. g-sexies). L’intento è evitare che la mancata disponibilità della documentazione del trustee circa la composizione della distribuzione renda impossibile stabilire l'imponibile italiano.
In altri termini, se il trustee è in grado di documentare adeguatamente che una parte dell’attribuzione rappresenta restituzione del patrimonio originariamente apportato al trust – ad esempio la dotazione iniziale o successivi apporti patrimoniali – quella componente, in linea di principio, non rappresenta reddito ai fini dell’art. 44. La componente derivante da redditi prodotti dal trust, invece, è imponibile. Se tale distinzione non può essere ricostruita in modo attendibile attraverso la documentazione del trustee, interviene l’art. 45, comma 4-quater, e opera la presunzione secondo la quale l’intera attribuzione è reddituale.


La presunzione è relativa, non assoluta: può quindi essere superata attraverso idonea documentazione che consenta di ricostruire separatamente il patrimonio del trust e i redditi da esso prodotti, inclusi quelli eventualmente reinvestiti o capitalizzati. Anche sotto questo profilo la circolare n. 34/E attribuisce particolare rilevanza alla contabilità e alla documentazione predisposta dal trustee.
Riteniamo inoltre significativo, sul piano sistematico, che le due disposizioni siano state introdotte contestualmente dal medesimo intervento legislativo, ossia dall’art. 13, comma 1, lett. a) e b), del D.L. n. 124/2019. Sarebbe pertanto difficilmente sostenibile una lettura secondo cui il legislatore abbia contemporaneamente qualificato l'attribuzione come reddito di capitale nell’art. 44 e l’abbia, poi, trasformata in una diversa categoria di reddito nell’art. 45. La lettura coerente – ed espressamente recepita dalla prassi amministrativa – è che l’art. 44 individua il presupposto e la categoria reddituale, mentre l’art. 45 detta una regola di quantificazione dell’imponibile, introducendo una presunzione in caso di commistione o mancata documentazione tra income e principal.


Concludendo, l’attribuzione effettuata da un trust opaco estero effettivamente stabilito in una giurisdizione a fiscalità privilegiata secondo il testo dell’art. 47-bis TUIR, in favore di una persona fisica fiscalmente residente in Italia, assume rilevanza come reddito di capitale ex art. 44, comma 1, lett. g-sexies), secondo il criterio di cassa.
Non riteniamo invece corretto affermare che, in quanto reddito di capitale, l’importo sia automaticamente assoggettato all’aliquota del 26 per cento. Il 26 per cento richiede uno specifico regime di ritenuta o imposizione sostitutiva; non costituisce l’aliquota generale dei redditi appartenenti alla categoria dell’art. 44. Per il beneficiario persona fisica residente, in assenza di una disposizione speciale che disponga diversamente, il reddito di capitale in esame concorre al reddito complessivo ed è, quindi, assoggettato all’IRPEF secondo le aliquote progressive.