(massima n. 2)
In tema di violazione di domicilio, la nozione di "appartenenze", di cui al comma 1 dell'art. 614 c.p., include i luoghi che sono direttamente o indirettamente collegati all'abitazione o ad altri luoghi di privata dimora e, pur non facendone parte integrante, sono permanentemente destinati al loro servizio o completamento. Pertanto, rientrano in tale nozione anche tutti i luoghi accessori a quelli di privata dimora, utilizzati per il loro servizio o per migliorarne il godimento, anche se non sono fisicamente uniti con questi ultimi. (Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso dell'imputato condannato per il reato di cui all'art. 614, comma 1 c.p., per essersi introdotto in una strada privata che conduceva al garage e all'abitazione della persona offesa, di proprietą esclusiva dei residenti nella via dove si trovava la suddetta abitazione).