Cassazione penale Sez. V sentenza n. 19090 del 10 febbraio 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di furto, ai fini dell'aggravante di cui all'articolo 625, numero 7, del Cp, devono ritenersi esposte "per necessità o consuetudine" alla pubblica fede anche le cose che la vittima abbia temporaneamente lasciato all'interno di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non costituenti la normale dotazione del veicolo, quali, per esempio, le cose che, per ingombro o peso, non possano essere agevolmente trasportati, nonché gli oggetti e i documenti custoditi nell'autovettura per esigenze di praticità, quali documenti, monili, occhiali o buste contenenti generi acquistati, ecc. Ciò perché può ritenersi ormai acquisito che l'autovettura venga utilizzata non solo per spostamenti puntuali, ma anche come luogo di temporanea custodia di beni nel corso della giornata, con conseguente inesigibilità della loro rimozione ad ogni sosta [nella specie, l'aggravante è stata così ritenuta per il furto avente ad oggetto due borse, con il relativo contenuto, sottratte dal bagagliaio posteriore di un veicolo in temporanea sosta nell'area di parcheggio di un autogrill autostradale].

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