(massima n. 1)
I delitti di rapina o di furto, postulando la tutela del "possesso penalistico", inteso quale signoria di fatto sulla "res", pur se non sorretta da base giuridica, ovvero clandestina o addirittura illecita, sono configurabili anche nel caso in cui abbiano ad oggetto sostanze stupefacenti illecitamente detenute dalla persona offesa, sussistendo il requisito della alienitą della cosa, dovendosene escludere la natura di "res nullius", e non essendovi motivo di negare tutela al soggetto che versi "in re illicita" giustificando condotte palesemente connotate da disvalore sociale.