1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato(3).
1.1. L'ufficio di polizia di frontiera ovvero il Questore, laddove siano conferite alla Questura le attribuzioni di polizia di frontiera, cura le attività relative al trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interne, ai sensi dell'articolo 23 bis del citato regolamento (UE) 2016/399, e lo straniero è trasferito immediatamente secondo la procedura di cui all'Allegato XII del medesimo regolamento(6).
1.2. Nei casi di cui al comma 1.1, ovvero in caso di trasferimento in altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali o nell'ambito del quadro della cooperazione bilaterale qualora non è convenuto il ricorso alla procedura di cui all'articolo 23-bis del regolamento (UE) 2016/399, gli accertamenti di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1356 non hanno luogo in attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 10 ter(7).
1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi dei commi 1 e 1.1. è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio di polizia di frontiera che ha disposto il respingimento. La procura al difensore può essere rilasciata innanzi all'autorità consolare italiana competente per territorio(4)(6).
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
- a) che sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo(7);
- b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso;
- b-bis) che, rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea, svolte ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sono condotti nelle zone di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348(5)(7).
2-bis. Al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 si applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste dall'articolo 13, commi 5-bis, 5-ter, 7 e 8.
2-ter. Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento di cui al comma 2 non può entrare o rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13, terzo periodo(7).
2-quater. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 2-ter ed espulso, abbia fatto reingresso nel territorio dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni(7).
2-quinquies. Per i reati previsti dai commi 2-ter e 2-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
2-sexies. Il divieto di cui al comma 2-ter opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze concernenti il singolo caso(1).
2-septies. Lo straniero destinatario della decisione di cui all'articolo 32, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, può chiedere al questore, ai fini dell'esecuzione del respingimento di cui al comma 2, la concessione di un termine per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario assistito, di cui all'articolo 14 ter, sempreché sia in possesso di un passaporto o altro documento di viaggio valido. Il questore, valutato il singolo caso e qualora non ricorrano le circostanze impeditive previste dall'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2024/1349, intima allo straniero di lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine massimo non superiore a quindici giorni. Fino alla partenza, il documento di viaggio è posto a disposizione della questura ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del citato regolamento(7).
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4, o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati presso il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dall'ufficio di polizia di frontiera ovvero dalla questura che ha adottato i provvedimenti di cui ai commi 1.1 e 2(7).
6-bis. Il divieto di cui al comma 2-ter è inserito, a cura dell'autorità di pubblica sicurezza, nel sistema di informazione Schengen di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'acquis di Schengen(2).






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