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Articolo 18 Testo unico sull'immigrazione

(D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

[Aggiornato al 16/07/2026]

Soggiorno per motivi di protezione sociale

Dispositivo dell'art. 18 Testo unico sull'immigrazione

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali o degli enti che realizzano il programma unico di cui al comma 3-bis, siano accertate situazioni di tratta, violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di beneficiare delle misure di assistenza erogate nell'ambito del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui al comma 3-bis(4).

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed agli indicatori di tratta, violenza o grave sfruttamento, nonché alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale, ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco(4).

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis del presente articolo, vittime dei reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo si applica, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, alle vittime presunte adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 228 del 2003 e alle vittime identificate, anche la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui al presente articolo. Le misure di assistenza, incluse quelle del programma unico, sono riconosciute indipendentemente dal luogo di sfruttamento. Esse sono attuate su base consensuale ed informata e si fondano su un approccio incentrato sulle vittime e sensibile alle specificità di genere, delle persone con disabilità e dei minori. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa con la Conferenza Unificata, è definito il programma di emersione, assistenza e di integrazione sociale di cui al presente comma e le relative modalità di attuazione e finanziamento(2)(4).

3-ter. Quando, nell'ambito delle procedure previste dal Meccanismo Nazionale di Referral, di cui all'articolo 13, comma 2-quater, della legge 11 agosto 2003, n. 228, emergono oggettivi indicatori di tratta tali da far ritenere che una persona straniera subisca o abbia subito una situazione di tratta di persone, violenza o grave sfruttamento, di detta situazione vengono informati gli enti che realizzano il programma unico di cui al comma 3-bis. Tali enti, in presenza dei presupposti, attivano le misure di competenza e ne danno comunicazione al questore per il rilascio di un attestato nominativo recante il codice univoco d'identità, assegnato in esito alle attività di fotosegnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dallo straniero, valido per un periodo di recupero e riflessione della durata di quarantacinque giorni(4).

3-quater. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, nessuna esecuzione di rimpatrio può aver luogo nei confronti della persona alla quale è stato riconosciuto il periodo di recupero e riflessione di cui al comma 3-ter prima della scadenza di tale periodo e sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1. Durante tale periodo alla persona sono garantite le misure transitorie di cui al comma 3-bis. Al termine del periodo, ove sussistano i presupposti, il questore rilascia il permesso di soggiorno di cui al comma 1, fatta salva la possibilità per la persona di chiedere la protezione internazionale(4).

3-quinquies. Fuori dai casi previsti nell'articolo 18 ter, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, lo straniero, cui è stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere l'attività lavorativa trascorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda se il ritardo non può essere attribuito al richiedente, fino a eventuale comunicazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno(4).

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo reca la dicitura casi speciali, ha la durata di un anno e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per l'inserimento socio-lavorativo o per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dagli enti di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio(1)(3)(4).

4-bis. I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023(3).

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione al centro per l'impiego e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi(4).

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano nelle medesime condizioni di cui al comma 1(4).

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 1 comma 1 lettera e) del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.
(2) Il comma 3-bis è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lettera b) del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187.
(3) Il D.L. 3 ottobre 2025, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2025, n. 179 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 18, comma 4 e l'introduzione del comma 4-bis all'art. 18.
(4) Il D.Lgs. 12 giugno 2026, n. 115 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 18, comma 1; (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 18, comma 2; (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 18, comma 3-bis; (con l'art. 8, comma 1, lettera d)) l'introduzione dei commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies all'art. 18; (con l'art. 8, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 18, comma 4; (con l'art. 8, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 18, comma 5; (con l'art. 8, comma 1, lettera g)) la modifica dell'art. 18, comma 6-bis.

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