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Articolo 187 sexies Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 07/08/2026]

Confisca

Dispositivo dell'art. 187 sexies TUF

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente capo importa la confisca di una somma di denaro pari al profitto dell'illecito(1)(3).

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria(2).

3-bis. In luogo della confisca di cui al comma 1, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente capo può ingiungersi, a titolo di sanzione pecuniaria accessoria, il pagamento di una somma di denaro pari al profitto dell'illecito(3).

Note

(1) Tale comma 1 è stato modificato dall'art. 4 comma 14 del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 107.
(2) Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 ottobre - 5 dicembre 2018, n. 223 (in G.U. 1ª s.s. 12/12/2018, n. 49), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (che ha modificato il presente articolo) "nella parte in cui stabilisce che la confisca per equivalente prevista dall'art. 187-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), si applica, allorché il procedimento penale non sia stato definito, anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 62 del 2005, quando il complessivo trattamento sanzionatorio conseguente all'intervento di depenalizzazione risulti in concreto più sfavorevole di quello applicabile in base alla disciplina previgente".
(3) Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) la modifica del comma 1 e l'introduzione del comma 3-bis al presente articolo. Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto, incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla relativa data di applicazione".

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