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Articolo 196 ter Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 07/08/2026]

Impegni

Dispositivo dell'art. 196 ter TUF

1. (1)Per le violazioni sanzionabili ai sensi del presente decreto dalla Banca d'Italia e per tutte le violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, fatto salvo l'esercizio del diritto di accesso agli atti, il soggetto destinatario della stessa può presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi tutelati. A tal fine, l'Autorità, valutate la gravità delle violazioni contestate, le misure di vigilanza adottate, le eventuali iniziative rimediali già assunte dall'interessato e l'idoneità degli impegni in relazione alla tutela degli interessi lesi, può, nei limiti previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, rendere gli impegni assunti obbligatori per il soggetto destinatario della contestazione e pubblicare anche per estratto gli impegni medesimi. La decisione dell'Autorità determina l'archiviazione del procedimento sanzionatorio.

2. La tempestiva presentazione di una proposta di impegni interrompe tutti i termini del procedimento sanzionatorio e sospende il decorso del termine di prescrizione, che ricomincia a decorrere dalla data del rigetto della proposta o al verificarsi delle circostanze indicate al comma 3. La presentazione di una proposta di impegni comporta la rinuncia a ricorrere in sede giurisdizionale avverso il provvedimento di accoglimento della proposta e l'impegno a impugnare il provvedimento di natura endoprocedimentale che la respinge solo congiuntamente con il provvedimento sanzionatorio.

3. L'Autorità competente può d'ufficio riavviare il procedimento sanzionatorio se:

  1. a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione;
  2. b) il soggetto destinatario della contestazione contravviene agli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1;
  3. c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, le lettere b) e c), è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata sino a un terzo fermi i limiti edittali massimi.

5. Salvo che sia diversamente stabilito ai sensi del regolamento previsto dal comma 6, la disciplina di cui al presente articolo non si applica nei casi di esercizio dei poteri di intervento ai sensi degli articoli 7, 7 bis, 7 ter e 7 quater e di cui alla parte II, titolo IV, del presente decreto.

6. La Banca d'Italia e la Consob, ciascuna con proprio regolamento, adottano disposizioni di attuazione del presente articolo, stabilendo i criteri applicativi, le regole procedurali per la presentazione e la valutazione degli impegni e i casi in cui non si può dar luogo alla presentazione dei medesimi, anche in ragione della mancata ottemperanza a ordini di vigilanza adottati nei confronti dei soggetti interessati.

Note

(1) Articolo introdotto, così come il Titolo II bis della Parte V, dall'art. 23, comma 1 della L. 5 marzo 2024, n. 21, e successivamente modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128. Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "La disciplina dettata dagli articoli 194.1, 195, a eccezione dei commi 7 e 8, 195.2, 196-ter e 196-quater del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotti o modificati dal presente decreto, si applica a partire dal nono mese successivo dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il medesimo termine, la Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze e secondo le forme di coordinamento applicabili, adottano i regolamenti previsti dai medesimi articoli". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto, incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla relativa data di applicazione".

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