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Articolo 195 bis Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 07/08/2026]

Pubblicazione delle sanzioni

Dispositivo dell'art. 195 bis TUF

1. (1)Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto è pubblicato senza ritardo e per estratto, con descrizione sintetica degli elementi essenziali della violazione contestata, nel sito internet istituzionale della Banca d'Italia o della Consob, in conformità alla normativa dell'Unione europea di riferimento, accompagnato da una traduzione non ufficiale in lingua inglese. Nella pubblicazione si menziona l'impugnabilità giurisdizionale del provvedimento sanzionatorio. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia o la Consob danno adeguata e tempestiva notizia dell'avvio dell'azione giudiziaria e dell'esito della stessa a margine della pubblicazione.

2. Nei limiti consentiti dal diritto dell'Unione europea, nel provvedimento di applicazione della sanzione, la Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, dispongono la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio o ne differiscono la pubblicazione, quando quella ordinaria:

  1. a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;
  2. b) possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso;
  3. c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale danno sia determinabile.

3. Nei limiti consentiti dal diritto dell'Unione europea, la Banca d'Italia o la Consob possono escludere la pubblicità del provvedimento sanzionatorio nel caso in cui le opzioni stabilite dal comma 2 siano ritenute insufficienti ad assicurare che la stabilità dei mercati finanziari non sia messa a rischio ovvero ad assicurare la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto a misure considerate di scarsa rilevanza.

Note

(1) Articolo modificato dall'art. 2, comma 1, lettera gg) del D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128. Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto, incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla relativa data di applicazione".

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