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Articolo 2596 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 12/08/2026]

Limiti contrattuali della concorrenza

Dispositivo dell'art. 2596 Codice Civile

Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto [1341, 2725](1). Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni [1379].

Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio [2125, 2557](2).

Note

(1) La forma scritta è prescritta ad probationem.
(2) Al pari dell'art. 2596, anche l'art. 81 del Trattato Istitutivo Ce vieta le intese tra imprese che abbiano come oggetto o effetto quello di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato comune.

Ratio Legis

La norma disciplina il patto di non concorrenza, ponendo un limite alla libertà di iniziativa economica. Si concreta una violazione della norma quando l'obbligato intraprenda un'attività economica nell'ambito dello stesso mercato in cui opera l'imprenditore, idonea a rivolgersi alla clientele di quest'ultimo, offrendo servizi, se pur diversi, comunque idonei a soddisfare l'esigenza della domanda.

Spiegazione dell'art. 2596 Codice Civile

L'intento perseguito dalla norma in commento di impedire eccessive restrizioni alla libertà di iniziativa economica tutela, seppure in misura modesta, anche il mercato nelle sue effettive strutture (Corte cost. n. 223/1982).
E nullo, in quanto contrastante con l'ordine pubblico costituzionale, il patto di non concorrenza diretto, non già a limitare l'iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacita professionale nel settore economico di riferimento.
La clausola di esclusiva inserita in un contratto di somministrazione, non e soggetta al limite di durata quinquennale previsto dalla norma per gli accordi limitativi della concorrenza, a meno che non possa qualificarsi come un autonomo patto, nel qual caso pero il limite temporale di validità del patto di non concorrenza non si estende alla durata del contratto di somministrazione. Le limitazioni alla concorrenza sono sottoposte al limite temporale quinquennale soltanto quando siano stipulate come pattuizioni a se stanti, autonome e distinte da un rapporto contrattuale corrente tra le parti, mentre il limite non si applica quando tra il patto ed il contratto sussiste un collegamento causale in modo che il primo adempia alla stessa funzione economica del secondo.

Massime relative all'art. 2596 Codice Civile

Cass. civ. n. 14098/2025

Costituisce concorrenza sleale la condotta di un imprenditore che, per il tramite di propri dipendenti già alle dipendenze del concorrente, si appropria di tabulati recanti i nominativi di clienti e distributori di quest'ultimo, non rilevando la circostanza che essi fossero già noti al medesimo imprenditore ed a tali dipendenti, trattandosi di un complesso strutturato di informazioni aziendali comunque riservate, e non divulgabili ove esse superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati, il cui trasferimento è idoneo ad arricchire la conoscenza del concorrente e a fornirgli un vantaggio competitivo che trascende la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito.

Cass. civ. n. 16742/2024

Nei rapporti di somministrazione con clausola di esclusiva, la limitazione temporale prevista dall'art. 2596 c.c. non si applica automaticamente alla durata del contratto stesso; infatti, tale limite riguarda principalmente l'autonoma funzione regolatrice della concorrenza svolta dalla clausola stessa.

Cass. civ. n. 20152/2022

In tema di associazione in partecipazione, il patto di non concorrenza di cui all'art. 2596 c.c., il quale prevede che lo stesso è valido se circoscritto ad una determinata zona o a una determinata attività, può essere esteso a tutto il territorio nazionale, qualora l'attività dell'altro contraente sia di rilievo nazionale.

Cass. civ. n. 24159/2014

È nullo, in quanto contrastante con l'ordine pubblico costituzionale, il patto di non concorrenza diretto, non già a limitare l'iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento.

Cass. civ. n. 21729/2013

La clausola di esclusiva inserita in un contratto di somministrazione, in virtù del principio generale di libertà delle forme negoziali, deve avere la medesima forma prevista per il contratto cui accede e non soggiace all'operatività dell'art. 2596 c.c. che impone tale forma, "ad probationem", per il patto che limita la concorrenza.

Cass. civ. n. 7141/2013

Sebbene la legge non imponga al lavoratore parasubordinato un dovere di fedeltà, tuttavia il dovere di correttezza della parte in un rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.) e il dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) vietano alla parte di un rapporto collaborativo di servirsene per nuocere all'altra, sì che l'obbligo di astenersi dalla concorrenza nel rapporto di lavoro parasubordinato non è riconducibile direttamente all'art. 2125 c.c. - che disciplina il relativo patto per il lavoratore subordinato alla cessazione del contratto - ma, permeando come elemento connaturale ogni rapporto di collaborazione economica, rientra nella previsione dell'art. 2596 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto applicabile ad un rapporto di lavoro parasubordinato la disciplina del patto limitativo della concorrenza ex art. 2596 c.c., ricorrendone uno dei presupposti, previsti in via disgiuntiva, costituito dalla delimitazione ad una determinata attività, escludendo così la nullità della pattuizione per l'indiscriminato ambito geografico mondiale del vincolo negoziale).

Cass. civ. n. 813/2011

Il patto di non concorrenza, concluso ai sensi dell'art. 2596 c.c. e destinato a fissare una limitazione all'attività contrattuale verso una serie indeterminata di soggetti, tra cui accidentalmente anche la P.A., non integra di per sé il reato di turbata libertà degli incanti, di cui all'art. 353 c.p. - nella parte in cui esso prevede un'intesa, più o meno clandestina, che ha come finalità esclusiva l'impedimento o la turbativa della gara o l'allontanamento degli offerenti ed il conseguente dolo, cioè la volontà consapevole di determinare uno dei predetti risultati con quei mezzi - né, quindi, appare viziato da nullità virtuale, ai sensi dell'art. 1418 c.c.; non è invero ammissibile, già per la sua previsione come obbligo legale accedente all'alienazione d'azienda (ex art. 2557 c.c.) ovvero al suo affitto (ex art. 2562 c.c.), ipotizzarne "a priori" la sua contrarietà a norme imperative in caso di contingente applicabilità a forme di partecipazione ad incanti pubblici, il che, in caso di impresa attiva esclusivamente o in via prevalente nel settore dei contratti pubblici, imporrebbe, di fatto, la sua disapplicazione.

Cass. civ. n. 988/2004

Esiste violazione del patto di non concorrenza disciplinato dall'art. 2596 c.c. quando l'obbligato intraprenda un'attività economica nell'ambito dello stesso mercato in cui opera l'imprenditore, che sia idonea a rivolgersi alla clientela immediata di questi, offrendo servizi che, pur non identici, siano parimenti idonei a soddisfare l'esigenza sottesa alla domanda che la clientela chiede di soddisfare. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C: ha ritenuto che avesse violato il patto di non concorrenza il soggetto che, già amministratore di una società di ristorazione, aveva assunto analoga carica societaria in una società di commercializzazione di buoni pasto).

Cass. civ. n. 1238/2000

Nel contratto di somministrazione, alla clausola di esclusiva, di cui all'art. 1567 c.c., che non assuma una posizione prevalente nell'economia del contratto stesso, sino a staccarsi casualmente da esso e da far emergere un'autonoma funzione regolatrice della concorrenza, non si applica la disposizione dell'art. 2596 c.c., in tema di durata massima del patto di non concorrenza e, pertanto, va escluso che essa sia valida solo per cinque anni se pattuita per un periodo superiore. D'altra parte, se la clausola di esclusiva svolge una funzione autonoma di limitazione della concorrenza, non v'è evidentemente ragione perché i limiti temporali della sua validità, posti dall'art. 2596 c.c., si riflettano sulla durata del contratto di somministrazione; ove, invece, tale autonomia sia esclusa, alla intervenuta proroga tacita del contratto non può non essere ricollegata, in difetto di una diversa volontà delle parti, la proroga dell'efficacia della clausola di esclusiva per l'intera durata del contratto stesso.

Cass. civ. n. 8251/1995

Il contratto, con il quale due società italiane, operanti nel territorio nazionale quali concessionarie per la vendita di autoveicoli della stessa fabbrica, fissino un reciproco divieto di negoziare con clienti non residenti nelle rispettive zone, non è affetto da invalidità, nella disciplina previgente a quella introdotta in via innovativa dall'art. 2 della L. 10 ottobre 1990, n. 287, sotto il profilo di contrasto con i regolamenti CEE n. 83 e n. 123 del 1985, atteso che questi, dando attuazione all'art. 85 del Trattato, si occupano esclusivamente della disciplina della concorrenza nel mercato comune, cioè nei rapporti fra imprese presenti in Paesi diversi.

Cass. civ. n. 6976/1995

Nel patto di non concorrenza contenuto in un contratto di agenzia, i limiti di luogo, previsti dall'art. 2596 c.c. quali presupposti di validità del patto di non concorrenza in generale, in alternativa con il limite relativo all'attività, possono essere estesi a tutto il territorio nazionale qualora l'attività del preponente sia di rilievo nazionale, mentre la diversa disciplina contenuta nel decreto legislativo 10 settembre 1991. n. 303, di attuazione della direttiva comunitaria n. 653 del 18 dicembre 1986, trova applicazione anche ai contratti in corso alla data della sua entrata in vigore (e cioè conclusi entro il 5 ottobre 1991) ma solo a far tempo dal 1 gennaio 1994, secondo quanto disposto dall'art. 6 dello stesso decreto.

Cass. civ. n. 5024/1994

Il patto tra produttore e rivenditore con il quale è fatto divieto a quest'ultimo di vendere i prodotti ad un prezzo inferiore a quello prefissato (cosiddetto clausola del ricarico minimo o del minimo prezzo di rivendita) non può ricondursi nell'ambito della normativa sulla restrizione convenzionale della concorrenza, operando la normativa di cui all'art. 2596 c.c. di norma tra soggetti che svolgono attività economiche contrapposte sullo stesso piano in senso orizzontale, mentre tra fabbricante e rivenditore può sorgere un rapporto di concorrenza solo in via mediata ed indiretta, poiché i due operatori economici non sono sullo stesso piano.

Cass. civ. n. 6707/1992

La norma di cui al capoverso dell'art. 2596 c.c., secondo cui se la durata del patto di non concorrenza non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio, fissa soltanto un termine oltre il quale i patti diretti a contenere la libertà di iniziativa economica tra imprenditori concorrenti perdono, per forza imperativa di legge, la loro validità, ma non implica che il vincolo, ove sia previsto in correlazione con uno specifico regime contrattuale che abbia, in virtù dell'originaria pattuizione e per sopraggiunta legittima riduzione, durata inferiore a cinque anni, debba rapportarsi al predetto termine massimo.

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relative all'articolo 2596 Codice Civile

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F. B. chiede
venerdì 09/10/2026
“Buongiorno,

sono un libero professionista con partita IVA e collaboro attualmente con Alfa S.p.A. nell'ambito della consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Ho recentemente ricevuto una proposta di assunzione a tempo indeterminato da parte di una società attualmente cliente di Alfa, presso la quale ricoprirei il ruolo di RSPP interno, interrompendo quindi in caso di accettazione la collaborazione professionale e chiudendo la partita IVA.
L'assunzione avverrebbe prima della scadenza dei contratti commerciali tra le due società. Preciso tuttavia che l'azienda interessata ad assumermi ha già intenzione di non rinnovarli alla naturale scadenza e sembrerebbe disponibile a sostenere eventuali costi o penali derivanti dal mio passaggio.
Nel contratto di collaborazione con Alfa sono presenti alcune clausole relative alla non concorrenza e ai rapporti con la clientela
Vorrei pertanto comprendere:

Quali conseguenze giuridiche ed economiche potrei affrontare personalmente passando da libero professionista a dipendente di una società ancora cliente di Alfa? Tale passaggio potrebbe violare gli obblighi contrattuali anche cessando completamente l'attività autonoma?

Alfa potrebbe richiedere, oltre a eventuali penali, ulteriori risarcimenti o provvedimenti giudiziari volti a impedire o limitare la nuova attività lavorativa?

Sarebbe possibile stipulare con la società che mi assumerebbe un accordo scritto che mi tuteli da eventuali penali, risarcimenti e spese legali, comprese contestazioni avanzate a distanza di anni o successivamente alla cessazione del nuovo rapporto di lavoro?

Ci sono clausole del contratto che potrebbero non essere valide o che comunque non si applicano alla mia situazione? In alternativa, esistono accordi o altre soluzioni che mi permetterebbero di procedere con l'assunzione senza rischiare di avere problemi con Alfa?

Il mio obiettivo sarebbe quello di comprendere quali rischi concreti comporterebbe il passaggio e quali soluzioni potrebbero consentirmi di procedere con l'assunzione tutelandomi anche per il futuro.
Seguirò le indicazioni che verranno fornite via mail per allegare l'accordo attualmente in vigore.
Ringrazio anticipatamente per la disponibilità

Cordiali saluti”
Consulenza legale i 19/10/2026
Il rischio giuridico risiede nel fatto che il nuovo datore di lavoro sia un cliente attuale della società Alfa e che il contratto in essere con Alfa contenga sia un divieto di concorrenza in costanza di rapporto, sia un patto di non sollecitazione post-contrattuale con penale espressa.


Innanzitutto, nell’accordo vi è un divieto di svolgere attività concorrente durante il rapporto.
L’art. 2.5 prevede che il Professionista si impegni a non:
  • prestare servizi simili o concorrenti a favore di aziende operanti nel medesimo settore della Committente o comunque concorrenti;
  • sollecitare o procurare ordini per servizi concorrenti presso i clienti della Committente a favore di aziende concorrenti.
La stessa clausola aggiunge però un’importante precisazione: il professionista resta libero di fornire direttamente e personalmente servizi simili o concorrenti, purché a clienti diversi dai clienti della Committente; inoltre, per “clienti della Committente” si intendono quelli che sono o sono stati clienti nei 12 mesi precedenti il conferimento dell’incarico.


L’art. 4.3 consente di recedere in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni, fermo l’obbligo di portare a termine i servizi in corso e quelli già accettati.


L’art. 7.2, per 24 mesi dopo la cessazione, vieta:
  1. di stabilire o sollecitare collaborazioni con dipendenti/collaboratori/agenti/consulenti/prestatori di servizi di Alfa;
  2. di contattare fornitori o clienti di Alfa allo scopo di stabilire o sollecitare qualunque forma di collaborazione, intendendosi per tali quelli che abbiano avuto rapporti con Alfa nei 12 mesi precedenti la cessazione.

L’art. 7.3 prevede, in caso di violazione:
  • penale pari al 50% del lordo annuo fatturato a Alfa nei 12 mesi precedenti, per violazione della riservatezza;
  • penale pari al 100% del lordo annuo fatturato a Alfa nei 12 mesi precedenti, per violazione della non sollecitazione ex art. 7.2,
ed espressamente salva “gli altri rimedi concessi dall’ordinamento” e “il risarcimento dell’eventuale maggior danno”.


Ai sensi dell’art. [n1384cc]] c.c. il giudice può ridurre la penale se manifestamente eccessiva, anche d’ufficio. La penale è parametrata al fatturato verso Alfa (100%), non al danno di Alfa, che sarebbe la marginalità sul contratto col cliente. Questo potrebbe essere un argomento a favore della riduzione.


L’assunzione da parte di un cliente attuale di Alfa può essere letta come instaurazione di una “forma di collaborazione” con un cliente della Committente dopo la cessazione del rapporto, soprattutto se vi è stato un contatto o un’iniziativa finalizzata al passaggio da parte del professionista.


Dalla giurisprudenza emerge che, nei patti limitativi della concorrenza, vengono in considerazione soprattutto la determinazione dell’ambito vietato, la prova concreta della condotta vietata, la compatibilità della clausola con la libertà professionale.


Si tenga presente che letteralmente l’art. 7.2 non vieta genericamente di lavorare “nel settore”: vieta di contattare clienti/fornitori di Alfa allo scopo di stabilire o sollecitare collaborazione.


Se il cliente ha fatto una proposta spontanea, senza un’attività di contatto/sollecitazione, la contestazione sarebbe meno lineare.


Se invece Alfa potesse sostenere che il professionista, mentre collaborava ancora con essa o subito dopo, ha utilizzato il rapporto professionale per preparare il suo ingresso, la posizione diventerebbe molto più esposta.


Il contratto non condiziona il divieto al mantenimento della libera professione. L’art. 7.2 colpisce il “contattare” o “sollecitare” una collaborazione “ad alcun titolo” e “in qualsivoglia veste”, anche “a favore di terzi”. Questa formulazione è ampia e, letteralmente, può coprire anche il passaggio a lavoro subordinato. Quindi, la cessazione della Partita Iva non avrebbe alcun effetto.


Alfa potrebbe richiedere, innanzitutto, la penale contrattuale: 100% del fatturato lordo annuo degli ultimi 12 mesi in caso di violazione del patto di non sollecitazione.


In secondo luogo, Alfa potrebbe richiedere il maggior danno, perché il contratto lo prevede espressamente. Tuttavia, il maggior danno non si presume, ma va allegato e provato.


Il contratto, all’art. 7.3, salva “gli altri rimedi concessi dall’ordinamento”. Alfa potrebbe tentare di chiedere un provvedimento volto a far cessare la condotta ritenuta vietata, soprattutto se sostenesse che l’assunzione presso il cliente possa comportare la prosecuzione di condotte lesive. Tuttavia, per la misura cautelare serve il periculum in mora, e il danno è tipicamente risarcibile, senza contare che i giudici sono restii a impedire a una persona di lavorare.


Per i patti limitativi della concorrenza nei rapporti autonomi/professionali, la fonte principale è l’art. 2596 c.c.: il patto deve essere provato per iscritto, essere circoscritto a una determinata zona o attività e non eccedere i cinque anni.


A differenza dell’art. 2125 c.c. per il lavoro subordinato, nel rapporto autonomo non è sempre richiesto un corrispettivo specifico come requisito di validità del patto. Le fonti lo dicono espressamente: nel rapporto professionale/autonomo l’esigenza di un compenso ad hoc non opera come nel lavoro subordinato (Corte di Appello di Trento - Sezione Distaccata di Bolzano, sentenza n. 51 del 15 maggio 2024; Cass. Sez. Seconda Civile, ordinanza n. 9990 del 17/04/2026).


Quindi non avrebbe basi giuridiche un’eccezione di nullità fondata solo sull’assenza di compenso specifico per il vincolo post-contrattuale.


Più discutibile, invece, la determinatezza dell’oggetto. La giurisprudenza di legittimità ha recentemente insistito sul fatto che i limiti del patto devono essere determinati o determinabili sin dal momento della stipula, in particolare quanto a oggetto, tempo e luogo (Sez. Lavoro, ordinanza n. 13051 del 16/05/2025; Sez. Lavoro, ordinanza n. 13050 del 16/05/2025).


Nel contratto trasmesso il limite temporale del patto di non sollecitazione è di 24 mesi; l’ambito soggettivo è individuato tramite clienti/fornitori che abbiano avuto rapporti con Alfa nei 12 mesi precedenti la cessazione; manca però un vero limite geografico espresso.


Questo non rende automaticamente nulla la clausola, perché l’art. 2596 c.c. ammette il patto se circoscritto a una determinata zona o a una determinata attività e la giurisprudenza valorizza la delimitazione oggettiva/relazionale in luogo di quella geografica (Cassazione Civile - Sezione Lavoro - sentenza 21 giugno 1995, n. 6976). Però il tema della proporzione e della precisione dell’ambito vietato resta un possibile terreno di contestazione.


Solitamente i giudici verificano se il patto comprima eccessivamente la possibilità di lavorare e se l’oggetto sia davvero determinato (Cass. Sez. Lavoro, ordinanza n. 13051 del 16/05/2025, Cass. Sez. Lavoro, ordinanza n. 13050 del 16/05/2025).


Un divieto troppo ampio, tale da impedire in sostanza qualunque sbocco professionale, è guardato con sfavore (Tribunale di Lecco, sentenza n. 455/2025); e, sebbene con riferimento al lavoro subordinato, la giurisprudenza ribadisce che il vincolo non può comprimere ogni potenzialità reddituale (Cass. Sez. Lavoro, ordinanza n. 13051 del 16/05/2025). Anche se il caso di specie non ricade nell’art. 2125, questo criterio di ragionevolezza è comunque utile sul piano interpretativo.


Il fatto che il cliente non voglia comunque rinnovare i contratti con Alfa non risolve il problema.


Dal punto di vista del rapporto con Alfa, contano la clausola pattuita e la condotta concreta. Il fatto che il cliente avesse già intenzione di non rinnovare può essere un elemento fattuale utile a difesa sul piano causale o del danno, ma non esclude automaticamente la contestazione di aver stabilito o sollecitato una collaborazione con un cliente di Alfa in violazione dell’art. 7.2 dell’Accordo.


Potrebbe incidere sulla prova del maggior danno, sulla misura di un’eventuale riduzione della penale e sull’argomento difensivo secondo cui non vi sarebbe stato sviamento o sottrazione di clientela.


Tale circostanza potrebbe, tuttavia, avere anche un effetto opposto: qualora emergesse che la decisione del cliente di non rinnovare i contratti con Alfa è collegata al passaggio alle dipendenze della stessa società, anziché derivare da una scelta autonoma e indipendente, essa potrebbe concorrere a provare proprio lo sviamento della clientela che si intende escludere. In questa prospettiva, Alfa potrebbe valorizzare il collegamento tra il mancato rinnovo e l’assunzione per sostenere che la perdita del cliente sia riconducibile alla condotta del professionista.


Una soluzione potrebbe essere quella di stipulare con il futuro datore di lavoro un accordo che preveda il rimborso/manleva per penali, risarcimenti, spese legali e di difesa e l’obbligo di tenere indenne anche per richieste avanzate in futuro.


Un simile accordo serve a spostare il peso economico sul nuovo datore di lavoro, non a neutralizzare il diritto di Alfa di agire direttamente contro il professionista se ritiene violato il contratto.


Si deve, tuttavia, considerare che un accordo in cui il datore si impegna a coprire penali del passaggio dimostra che entrambi sapevano del vincolo, e può alimentare l’argomento del concorso doloso. Anche le email con l’azienda su questo tema sono potenzialmente acquisibili in giudizio.


Una soluzione migliore potrebbe consistere in un accordo scritto con Alfa che autorizzi espressamente il passaggio presso il cliente, con rinuncia totale o parziale di Alfa a far valere l’art. 2.5 e/o l’art. 7.2 per quel caso specifico. Sarebbe opportuno inserire una regolazione transattiva preventiva di eventuali penali o compensazioni, chiarendo che non vi saranno contestazioni future relative al solo passaggio concordato.
È l'unica soluzione che riduce in modo diretto il rischio di contestazioni future da parte di Alfa.


L.G. chiede
venerdì 29/05/2026
“Buongiorno,

Sono un informatico freelancer in partita iva, al momento ho firmato un contratto con un’azienda svizzera con la seguente clausola:
9. CONCORRENZA SLEALE
VISTA LA NATURA DELL’INCARICO E L’ACCESSO ALLE INFORNMAZIONI QUALE PATRIMONIO
AZIENDALE DI CUI VERRRA’ A CONOSCENZA:
Lei si impegna espressamente a non esercitare azioni di concorrenza sleale nei confronti di (azienda SA)e delle società facenti parte del gruppo.
azienda SA la obbliga esplicitamente a non instaurare, in alcun modo, né direttamente né
indirettamente o per interposta persona, contratti di lavoro consulenziale o dipendente o di mandato
consimile o di qualsiasi altro genere con clienti, partner e fornitori di azienda SA.
Tali impegni sono da considerarsi vincolanti per tutto il periodo di validità del contratto e per l’anno
successivo al termine dello stesso; solo l’espressa autorizzazione di azienda SA la può sollevare
dagli impegni di cui sopra.
In caso di violazione di quanto previsto nel presente paragrafo da parte sua, lei dovrà corrispondere
a azienda Sa, a titolo di penale, una somma pari al 200% del totale delle mensilità, premi e fee
corrisposti da azienda Sa, salvo il risarcimento del maggior danno.
Per tutte la parti o scenari di concorrenza sleale non espressamente individuati nel presente
documento, valgono le disposizioni in materia previsti dalla Legge federale contro la concorrenza
sleale (LCSl) del 19 dicembre 1986 (Stato 1° luglio 2016)

La struttura prevede:
Io -> azienda SA -> azienda B -> cliente finale
Il contratto scade il 31\06\2026

Ora il cliente finale é stata acquisita da un gruppo, questo gruppo (con diversa dicitura) mi ha chiesto di collaborare con loro direttamente dal 01/07. L’azienda B ha firmato una liberatoria dove da l’OK a me e il nuovo gruppo per prendere accordi. L’azienda SA invece continua a dire che anche loro vorrebbero entrare nel patto e fa riferimento alla clausola di sopra.

Nello specifico io lavorerei con lo stesso team di prima ma in un’azienda diversa.
Il punto cruciale è che non so se l’azienda SA risultasse citata nell’accordo tra azienda B ed ex cliente finale.
Sono invece certo che l’azienda Sa non ha mai avuto alcun tipo di rapporto con il nuovo gruppo.

Avrei bisogno di capire se nel firmare il nuovo contratto avrei problemi e come muovermi nel caso.

Grazie”
Consulenza legale i 10/06/2026
La clausola in esame non rientra nella disciplina del patto di non concorrenza tipico del rapporto di lavoro subordinato, ma si colloca nell’alveo della libertà contrattuale tra imprese, trovando il proprio limite nei principi generali dell’ordinamento svizzero, in particolare nella buona fede contrattuale e nel divieto di abuso di diritto. La LCSl, infatti, non disciplina la validità delle clausole contrattuali in sé, ma vieta i comportamenti commerciali sleali, rilevanti solo quando idonei a falsare i rapporti di concorrenza o a determinare uno sviamento indebito della clientela mediante pratiche contrarie alla correttezza professionale.

Ne consegue che, in linea generale, clausole di non concorrenza o di non sollecitazione sono ammissibili nei rapporti tra professionisti, purché non si traducano in vincoli eccessivi o tali da comprimere in modo sproporzionato la libertà economica del consulente rispetto all’interesse concretamente tutelato dalla controparte.

Nel caso concreto, la possibile contestazione da parte della società svizzera non si fonderebbe tanto su una violazione formale e immediata della clausola, quanto piuttosto su una ricostruzione sostanziale dell’operazione come aggiramento del divieto contrattuale. In tale prospettiva, la controparte potrebbe sostenere che, pur in presenza di un soggetto giuridico formalmente diverso, il nuovo rapporto economico costituisca di fatto la prosecuzione del medesimo incarico originario, nello stesso contesto operativo e con il medesimo team, eludendo così la finalità economica della clausola.
In altre parole, il punto più delicato non è tanto la prosecuzione dell’attività lavorativa in sé, quanto il possibile argomento dell’“aggiramento” della filiera commerciale. Azienda SA potrebbe sostenere che, pur essendo cambiata formalmente la controparte, l'autore del quesito continui sostanzialmente a lavorare per il medesimo centro di interesse economico sfruttando il contatto acquisito tramite loro.

Tale impostazione, tuttavia, non è di per sé sufficiente sul piano giuridico. È normalmente necessario dimostrare, secondo i principi della LCSl e della buona fede contrattuale, che vi sia stato uno sviamento della clientela, un utilizzo indebito di informazioni riservate, oppure un comportamento concretamente idoneo a produrre un vantaggio concorrenziale sleale in danno della controparte. La sola continuità operativa o la coincidenza del team non costituiscono, di per sé, prova automatica di un aggiramento illecito.

Nel caso di specie assumono rilievo alcune circostanze fattuali favorevoli alla ricostruzione difensiva, tra cui la natura sopravvenuta dell’operazione societaria che ha condotto all’acquisizione del cliente da parte di un gruppo terzo, elemento non riconducibile alla condotta del consulente, nonché la liberatoria rilasciata dalla società intermedia (azienda B), che, pur non vincolando direttamente la società svizzera, rappresenta un dato significativo nella ricostruzione dei rapporti commerciali effettivi tra i soggetti coinvolti. Rileva inoltre la circostanza che, secondo quanto riferito, la società svizzera non abbia mai intrattenuto rapporti diretti con il nuovo gruppo acquirente, circostanza che incide sulla riconducibilità del nuovo soggetto alla nozione contrattuale di “cliente” o soggetto vietato.

Ciò posto, va evidenziato che la clausola, per come formulata, presenta un ambito oggettivo ampio e potenzialmente suscettibile di interpretazioni estensive, soprattutto con riferimento ai concetti di “cliente”, “partner” e “indirettamente”. In tale contesto, non può escludersi che la controparte tenti di valorizzare la continuità economica e funzionale del rapporto per sostenere una violazione sostanziale degli obblighi assunti.

Alla luce di quanto sopra, la fattispecie non consente di escludere con certezza l’assenza di rischi giuridici. Pur non emergendo elementi tali da configurare una violazione evidente e automatica della clausola, la situazione presenta margini di incertezza interpretativa, legati soprattutto alla qualificazione del nuovo soggetto come effettiva continuazione economica del cliente originario e alla valutazione complessiva della condotta secondo i principi di buona fede commerciale.

In conclusione, il rischio di contestazione da parte della società svizzera non può essere considerato remoto, né meramente teorico, soprattutto in presenza di continuità operativa del progetto e del team. Al contempo, allo stato degli elementi disponibili, non è possibile affermare con certezza l’esistenza di una violazione contrattuale o di una condotta qualificabile come concorrenza sleale ai sensi della LCSl. La valutazione finale rimane quindi fortemente dipendente dalla documentazione completa del rapporto contrattuale, dalla definizione delle nozioni di “cliente” e “gruppo” contenute nel contratto e dalla struttura giuridica dell’operazione di acquisizione intervenuta tra le società coinvolte.


P. M. chiede
sabato 01/03/2025
“Un mio socio ha aperto un altra società e sta lavorando per un mio diretto concorrente attualmente tien ancora quote del 30 % nella ns società .
La persona in oggetto era mio dipendente poi abbiamo costituito una società srl che lavorava in subappalto alla mia società e altri clienti .



In aggiunta sta chiamando i miei dipendenti e suoi ex colleghi e sta facendo proposte di lavoro quindi una slealtà unica .
Aspetto vs in merito
La società e nata nel 2022 ma non era operativa e diventata operativa con assunzioni fine anno 2023
Attendo vs in merito a come bloccarlo o come citarlo al danno maggiore se e una strada percorribile”
Consulenza legale i 06/03/2025
A differenza delle società di persone, in relazione alle quali esiste un divieto di concorrenza per il socio (art. 2301 del c.c.), in ambito di società di capitali tale divieto non è previsto ex lege.
Nei confronti dei soci di una società di capitali, quale una s.r.l., un divieto di concorrenza può configurarsi solo se contemplato nello statuto sociale, o nell'atto di cessione della quota ovvero, al ricorrere dei presupposti richiesti per la configurazione dell’ipotesi di cessione d’azienda, applicando in via analogica l’art. 2557 del c.c., cioè quando la cessione delle quote abbia prodotto la sostanziale sostituzione di un soggetto ad un altro nella conduzione dell’azienda (Trib. Bologna, Sez. spec. Impresa, n. 172/2019).

Per imporre ai soci di una società di capitali un obbligo di non concorrenza, si dovrà sottoscrivere un apposito patto, da inserire nello statuto o in un patto parasociale, che preveda l’impegno di tutti a non svolgere attività in concorrenza con la stessa, nel rispetto di quanto disposto all’art. 2596 del c.c.
Sul punto si segnala una pronuncia del Tribunale di Ancona - Sez. spec. Impresa, il quale ha stabilito che "in difetto di espressa previsione, non si può quindi ritenere illecito il comportamento del socio che agisca in concorrenza con la società, se non limitatamente alla facoltà, spettante ai soci non consenzienti, di impugnare le deliberazioni assunte con il voto determinante del socio che agisca in concorrenza, qualora tale deliberazione, per il suo oggetto, induca a ravvisare un conflitto di interessi.
L'ammissibilità, in linea di principio, dello svolgimento di attività concorrente da parte del socio limitatamente responsabile si spiega con una visione sostanzialmente capitalistica della partecipazione sociale, di per sé inidonea ad influire nel concreto svolgersi dell'attività sociale, se non indirettamente, tramite la nomina degli amministratori. Ovviamente tali prescrizioni sono suscettibili di esplicite previsioni e di ogni integrazione in sede di atti costitutivi, nell'ambito dei quali possono essere inserite clausole che prescrivano divieti analoghi a quelli previsti per il socio di società in nome collettivo, cioè il divieto di esercizio dell'attività concorrente per conto proprio o altrui o di partecipazione a società concorrente in qualità dissocio illimitatamente responsabile ovvero il divieto di partecipazione ad altra società a responsabilità limitata avente oggetto sociale concorrente
".

Il fatto che il socio fosse stato un ex dipendente ha rilevanza limitata.
L’art. 2105 del c.c. impone al prestatore di lavoro l’obbligo di fedeltà, vietando di trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, nonché di divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
L'obbligo è limitato alla vigenza contrattuale; affinché possa estendersi anche successivamente alla cessazione del contratto di lavoro, è necessaria la stipula di un apposito patto di non concorrenza ai sensi dell’art. 2125 del c.c..

Infine, in linea generale la mera assunzione di dipendenti di un’azienda concorrente non è sufficiente ad integrare un atto di concorrenza sleale; infatti, qualunque impresa, nell’ambito della libertà di iniziativa economica sancita dal nostro ordinamento, è libera di assumere dipendenti che hanno lavorato presso un’impresa concorrente, adottando le strategie e tecniche che ritenga più efficaci e opportune per avvantaggiarsi sui propri competitor.

Lo storno di dipendenti è vietato solo se attuato con la precisa intenzione di danneggiare l’impresa concorrente, alla luce di una serie di indici oggettivi, individuati dalla giurisprudenza: la simultaneità del passaggio di un numero rilevante di dipendenti da un’impresa all’altra; la qualifica dei dipendenti e la loro particolare utilità per l’impresa concorrente danneggiata; la non agevole sostituibilità per l’impresa dei dipendenti stornati; i metodi adottati per convincere i dipendenti a passare a un’impresa concorrente (ad esempio, la denigrazione del datore di lavoro danneggiato e l’induzione a violare l’obbligo di fedeltà in costanza del rapporto di lavoro dei dipendenti stornati); le dimissioni senza osservare il periodo di preavviso da parte dei dipendenti stornati; il medesimo settore di impiego assegnato al lavoratore stornato presso il nuovo datore di lavoro; la sottrazione di informazioni e documenti aziendali da parte dei dipendenti stornati; l’immediata destinazione dei lavoratori stornati alla frequentazione della medesima clientela.

In tal caso, è possibile ottenere la cessazione della condotta illecita e il risarcimento del danno.
A tal proposito, si consiglia di approfondire la questione con un legale di fiducia, per verificare se il caso concreto possa costituire effettivamente un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, comma 1, n. 3, del c.c..

Anonimo chiede
martedì 24/12/2024
“Cosa comporta la violazione di un patto di non concorrenza , tra me libero professionista e una società che ha preso un incarico da terzi?
Nello specifico mi hanno fatto firmare un contratto di collaborazione con questa clausola:
– patto di non concorrenza
Il professionista si impegna a non intraprendere, per almeno due anni dal termine dell’incarico,
rapporti professionali diretti di natura onerosa con il cliente di xxxxxxxxx per il quale
svolgerà la propria attività

Riassunto; per due anni non posso lavorare con il cliente di xxxxx, non sono state elargite compensazioni per questo patto, ho un offerta di collaborazione direttamente con xxxxx a piu del triplo di quanto mi pagava l'azienda che aveva preso l'incarico,cosa comporta per me la violazione di questo patto se collaboro direttamente con xxxxxx.
Grazie Saluti”
Consulenza legale i 03/01/2025
Prima di rispondere al quesito posto è necessario fare una breve premessa sul patto di non concorrenza, ovvero sull’accordo con cui le parti di un rapporto di lavoro - che può essere subordinato o autonomo - convengono che il lavoratore o il professionista, per un periodo determinato di tempo successivo alla fine del rapporto di lavoro, si astenga dallo svolgere attività in concorrenza col suo precedente datore di lavoro o committente.
Questo per evitare che il lavoratore possa utilizzare le conoscenze e competenze di vario tipo, acquisite durante il precedente rapporto, a svantaggio dell’ex datore di lavoro o committente.


Ciò detto, va precisato che sussistono delle differenze tra patto di non concorrenza nel lavoro subordinato e patto di non concorrenza nel lavoro autonomo.
Nel primo caso, l’art. 2125 c.c. stabilisce una serie di requisiti, addirittura a pena di nullità:
  • forma scritta;
  • previsione di un corrispettivo a favore dell’ex dipendente;
  • la limitazione imposta al lavoratore deve essere contenuta entro “determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo”.
Inoltre, lo stesso articolo aggiunge un ulteriore limite, vale a dire la durata massima del divieto pattizio di concorrenza, che non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi: tuttavia, l’eventuale previsione di una durata maggiore non comporta l’invalidità del patto, bensì la riduzione del termine alla misura di legge.


Nel caso del lavoro autonomo, invece, la norma di riferimento è l’art. 2596 c.c., che stabilisce dei requisiti almeno in parte diversi.
In particolare, il patto di non concorrenza:
  • deve avere la forma scritta c.d. ad probationem; ciò significa che la forma scritta non è necessaria per la validità dell’atto, ma per provarne l’esistenza;
  • per essere valido, deve essere “circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività”.
Infine, anche in questo caso viene previsto un limite di tempo (cinque anni), con le stesse conseguenze stabilite per il patto di non concorrenza del lavoratore subordinato: ovvero validità del patto solo per tempo massimo fissato dalla legge.

Passiamo ora ad esaminare l’accordo oggetto del quesito.
Si tratta di un contratto di prestazione d’opera professionale, nel quale è stata inserita una clausola di non concorrenza: dunque, dovrà applicarsi l’art. 2596 c.c.
La durata del limite è di due anni; quanto al requisito della determinatezza, il divieto di concorrenza concerne solo i “rapporti professionali diretti di natura onerosa” con uno specifico soggetto, per cui non sembrano porsi problemi sotto questo profilo.
Non ha rilevanza neppure la mancata pattuizione di un compenso a fronte del divieto di concorrenza; infatti, come abbiamo visto all’inizio, il corrispettivo è un presupposto indispensabile solo nel caso di patto di non concorrenza stipulato tra datore di lavoro e dipendente.

Quanto alle conseguenze della eventuale violazione del patto di non concorrenza, che costituisce l’oggetto specifico della presente consulenza, possiamo senz’altro affermare che il lavoratore autonomo, il quale non rispetti le limitazioni concordate con il precedente committente, sarà sottoposto al concreto rischio di un’azione risarcitoria da parte di quest’ultimo.
In altri termini, l’ex committente potrà fare causa per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della violazione.
Sul punto, la giurisprudenza, anche risalente, ha affermato che “il danno derivante dalla violazione del divieto di concorrenza di cui all'art. 2557, 1° comma, c.c. è rappresentato dal mancato guadagno connesso con lo sviamento della clientela determinato dall'esercizio dell'illecita attività concorrenziale; tale danno, stante l'evidente impossibilità di dimostrarlo nel suo preciso ammontare, va liquidato con criteri sostanzialmente equitativi ai sensi dell'art. 1226 c.c.” (Tribunale Vicenza, 08/11/1990).
Naturalmente, all’importo eventualmente stabilito dal giudice a titolo di risarcimento andrebbero aggiunte le spese legali. Si tratta di importi che non possiamo, evidentemente, quantificare in questa sede: ogni valutazione in merito alla convenienza di rispettare o meno il patto spetta, pertanto, a chi pone il quesito.


Rimane controversa, invece, in giurisprudenza la possibilità di agire con l’inibitoria - ossia con azione cautelare con cui si chiede la cessazione immediata del comportamento che causa o può causare un danno - nel caso di violazione del patto di non concorrenza; si tratta comunque di una possibilità da mettere sul piatto della bilancia.

L. F. chiede
lunedì 29/01/2024
“Salve, sono un autonomo nel 2022 ho firmato una accordo di collaborazione con una società Siciliana, l'accordo con scadenza 15 febbraio 2023 prevedeva un patto di non concorrenza di tre mesi quindi fino al 15 maggio 2023, io nel mese di marzo 2023 acquistavo il 15% di quote di una società nello stesso mercato di riferimento della società con cui ho collaborato.
La società mi ha richiamato a giudizio per aver violato il patto di non concorrenza, che riportava la dicitura come di seguito:

Il collaboratore si obbliga per tutta la durata del contratto e per i successivi 3 mesi a non svolgere l'attività di sviluppo e vendita per conto di altre società operanti nello stesso settore o nel settore concorrente con la medesima società. La violazione del suddetto obbligo sarà considerato grave inadempimento e comporterà la risoluzione immediata del presente contratto con relativa sospensione immediata dei compensi, salvo il diritto di risarcimento del danno eventualmente subito dalla società.

Vi allego l'intero contratto successivamente.”
Consulenza legale i 19/02/2024
I limiti contrattuali alla concorrenza per lavoratori autonomi sono disciplinati dall’art. 2596 del c.c., il quale impone per i patti di non concorrenza la forma scritta ad probationem (ai fini di prova).
Al contempo, sono considerati validi solo se limitati ad una determinata zona o ad una determinata attività e purché non eccedano la durata quinquennale.

Esiste violazione del patto di non concorrenza disciplinato dall'art. 2596 quando l'obbligato intraprenda un'attività economica nell'ambito dello stesso mercato in cui opera l'imprenditore, che sia idonea a rivolgersi alla clientela immediata di questi, offrendo servizi che, pur non identici, siano parimenti idonei a soddisfare l'esigenza sottesa alla domanda che la clientela chiede di soddisfare.
In casi di svolgimento di attività in concorrenza tramite imprese societarie, tale violazione si è ritenuta sussistente, altresì, in capo a soggetti che all’interno delle stesse assumono cariche direttive (ad esempio, in applicazione principio di diritto sopra enunciato, la Suprema Corte ha ritenuto che avesse violato il patto di non concorrenza il soggetto che, già amministratore di una società di ristorazione, aveva assunto analoga carica societaria in una società di commercializzazione di buoni pasto) (Cass. n. 988/2004).
Tanto premesso, in linea generale sembra potersi ritenere sussistente nel caso di specie una violazione del patto di non concorrenza.

A questo punto vanno, tuttavia, analizzati ulteriori aspetti della vicenda.

Il patto di non concorrenza contenuto nell’accordo tra le parti è stato stipulato nel rispetto delle prescrizioni legislative descritte, salvo la limitazione territoriale, che non è specificata.
In altri termini, il patto di non concorrenza di cui all’accordo non è circoscritto ad una determinata zona; se anche si intendesse con questo circoscriverlo alla zona di cui all’art. 2 dell’accordo, avrebbe dovuto essere specificato.
Ciò rende invalida la relativa pattuizione contrattuale.

In secondo luogo, si devono tenere in considerazioni tutti gli aspetti di merito inerenti all’effettivo attività svolta dalla nuova società.
Va valutato, infatti, se l’attività della società di cui si è acquisita una partecipazione, al di là del settore di riferimento, si rivolge alla medesima clientela immediata.
Si consiglia, pertanto, di rivolgersi ad un legale di fiducia per la costituzione in giudizio e la valutazione in concreto di tutti gli aspetti ivi prospettati.

M. M. chiede
martedì 14/11/2023
“Buongiorno, sono un libero professionista che collabora da diversi anni con una società di consulenza che opera a livello nazionale. La collaborazione è regolata da un contratto stipulato da entrambe le parti nella forma della scrittura privata, che definisce tutti gli aspetti della collaborazione in essere. La scadenza dell'attuale contratto stipulato è fissata al 31.12.2023.

Nel contratto è sancito:
"8. il Consulente si impegna a non svolgere, anche indirettamente, attività a favore di Clienti, Aziende e/o Enti con
cui è venuto in contatto tramite l’Affidante, per tutto il periodo di validità del presente accordo, nonché per i
dodici mesi successivi al termine o alla risoluzione dello stesso;"

Inoltre


"13. la violazione delle clausole di cui ai numeri 6, 7 e 8 comporterà l’automatica risoluzione del presente contratto
e genererà a carico del Consulente l’obbligo di versare a titolo di penale, una somma pari a dieci volte il
compenso previsto per la commessa assegnata, salvo maggior danno;"

Non ho intensione di rinnovare il contratto per il futuro, lasciandolo scadere al 31.12.2023. La mia richiesta di consulenza riguarda due ambiti:
a) la previsione del "patto di non concorrenza" (art. 2125 CC) per i successivi 12 mesi dal termine del contratto, è valida senza la definizione di un corrispettivo da versare al sottoscritto, al termine naturale del contratto (31.12.2023)?
b) la penale di cui all'art. 13, "pari a dieci volte il compenso previsto per la commessa assegnata, salvo maggior danno;" è adeguata oppure vessatoria? La giurisprudenza, in termini di equo indennizzo per la violazione del "divieto di non concorrenza" (art. 2105 CC) occorso durante la vigenza del contratto stipulato, ha definito a quanto normalmente deve ammontare?

Grazie, resto in attesa di gentile riscontro e saluto cordialmente.
”
Consulenza legale i 19/11/2023
Se il soggetto destinatario del patto di non concorrenza non è un lavoratore dipendente, bensì un lavoratore autonomo o un libero professionista, come nel caso di specie, la norma di riferimento non è l’art. 2125 c.c. (che si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti), bensì l’art. 2596 c.c., che così dispone: “Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni”.

Nessun corrispettivo è invece previsto per il lavoratore (a differenza di quanto accade nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 2125 c.c.), che potrà eventualmente essere oggetto di trattativa tra le parti.

Pertanto, per rispondere al primo quesito, il patto di non concorrenza per i successivi 12 mesi dal termine del contratto, senza la definizione di un corrispettivo, è valido.

È, invece, nullo, in quanto contrario agli artt. 4 e 35 Cost sul diritto al lavoro e la tutela del lavoro, nonché all’art. 41 Cost, il patto di non concorrenza diretto a precludere in assoluto ad una parte di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento. Non sembra che tale ipotesi ricorra nel caso di specie.

Per quanto riguarda la presunta eccessiva onerosità della clausola penale, viene in rilievo l’art. 1384 c.c. secondo il quale “la penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento”.

La penale potrà, quindi, essere ridotta dal giudice nel caso in cui sia manifestamente iniqua.

Il giudice nel valutare l’esagerazione della penale deve avere riguardo al contratto in cui è inserita e non alla condizione economica delle parti.

L’esagerazione della penale deve emergere chiaramente dal raffronto tra l’interesse all’esecuzione e l’ammontare della penale.

Nella situazione concreta, per esempio, si dovrebbe confrontare il margine di guadagno che avrebbe avuto il committente se il libero professionista avesse rispettato il patto di non concorrenza.

Secondo la Cassazione, infatti, “il giudice, nel valutare se la penale sia manifestamente eccessiva, è tenuto ad effettuare una valutazione comparativa tra: il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente, da un lato; e, dall'altro, il margine di guadagno che il contraente adempiente legittimamente si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto” (Cass. civ. sez. III, ordinanza n. 20840 del 21 agosto 2018).
“In tema di clausola penale, il criterio che il giudice deve utilizzare per valutarne l'eccessività, a norma dell'art. 1384 c.c., ha natura oggettiva, dovendosi tener conto non della situazione economica del debitore e del riflesso che la penale possa avere sul suo patrimonio, ma solo dello squilibrio tra le posizioni delle parti, avendo il riferimento all'interesse del creditore la funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale valutare se la penale sia, o meno, manifestamente eccessiva, e dovendo la difficoltà del debitore riguardare l'esecuzione stessa della prestazione risarcitoria (ove, ad esempio, venga a mancare una proporzione tra danno, costo ed utilità), senza che occorrano ragioni di pubblico interesse che ne giustifichino l'ammontare”(Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 7180 del 10 maggio 2012).

Non è possibile fare in questa sede una valutazione dell’eccessiva onerosità della penale.


Anonimo chiede
martedì 28/12/2021 - Lombardia
“Buongiorno, sono a sottoporre una questione afferente la sottoscrizione di un patto di non concorrenza, ex art. 2596 c.c.. Sono un medico del lavoro e opero in regime di libera professione per una importante società della grande distribuzione da oramai 10 anni circa, attraverso l'espletamento di tutte le attività di sorveglianza sanitaria attribuite al Medico Competente dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, che mi impegnano per quasi tutta la settimana lavorativa e che sono la mia più importante e quasi unica fonte reddituale. Tale attività libero professionale non è diretta ma svolta per il tramite di una società di servizi con la quale ho stipulato un contratto di collaborazione e contestualmente una clausola di non concorrenza che recita testualmente: "Per il periodo di vigenza del presente contratto e per i due anni successivi alla cessazione dello stesso per qualsiasi causa o motivo, la dott.ssa XXXX si impegna a non svolgere, direttamente o indirettamente, qualsivoglia attività lavorativa in materia di medicina del lavoro, di sorveglianza sanitaria, di tutela della salute e di sicurezza del lavoro, di formazione nei riguardi delle ditte clienti con le quali la dott.ssa XXXX ha avuto rapporti professionali per conto della società di servizi XXX". Ebbene il cliente in questione, per il quale ho prestato la mia opera, qualche mese fa ha deciso di cambiare fornitore e di assegnare l'incarico a uno nuovo fornitore attraverso un bando di concorso perso dalla società di servizi con la quale ho sottoscritto il citato contratto e patto di non concorrenza (che ho tra l'altro disdetto nei giorni scorsi) e vinto da altra società che, a bando concluso e appunto vinto, mi ha contattata, su espressa volontà del cliente perché molto soddisfatto del mio operato decennale, per chiedermi e offrirmi un nuovo contratto per proseguire la mia attività di Medicina del Lavoro e garantire continuità di servizio. Preciso che la nuova società di servizi sarebbe disposta a sottoscrivere una scrittura privata con la quale si impegna a sostenere eventuali spese legali e/o risarcimento danni derivante dal sottoscritto patto di non concorrenza.

Ciò posto, sono a chiedere se sulla base del citato patto di non concorrenza, sono in condizione di poter continuare la mia attività professionale per il cliente intermediato dalla società assegnataria del nuovo bando di servizi?
Rischio di dover riconoscere alla vecchia società eventuali danni?

Cordiali saluti, grazie.”
Consulenza legale i 12/01/2022
La continuazione dell’attività professionale per il cliente tramite la nuova società assegnataria del nuovo bando di servizi si pone certamente in violazione del patto di non concorrenza a suo tempo sottoscritto con la precedente committente.

Il patto di non concorrenza sottoscritto, peraltro, sembra rispettare tutti i requisiti di validità previsti dall’art. 2596. Infatti, è stato stipulato in forma scritta, non eccede la durata massima di 5 anni ed è circoscritto a determinate attività, ovvero “qualsivoglia attività lavorativa in materia di medicina del lavoro, di sorveglianza sanitaria, di tutela della salute e di sicurezza del lavoro, di formazione”.
In particolare, per quanto riguarda tale ultimo aspetto, non si potrebbe neppure eccepire che il patto limiti eccessivamente l’esplicazione della professionalità del collaboratore, in quanto il divieto è ulteriormente limitato alle ditte clienti della società di servizi.

Non vi sono, pertanto, margini per invocare la nullità dello stesso.

In caso di violazione del patto di non concorrenza, è solitamente prevista una clausola penale e, in ogni caso, è previsto il diritto al risarcimento del danno, che tuttavia si deve provare di avere subito a seguito della violazione.

La società di servizi per la quale si collaborava potrebbe agire in giudizio da un lato chiedendo al giudice il risarcimento dei danni subiti (oltre al pagamento dell’eventuale penale, se prevista), dall’altro potrebbe attivare una procedura cautelare affinchè il giudice ordini di cessare l’attività concorrenziale.



Giulio chiede
martedì 08/03/2011 - Lazio

“

Salve, vi scrivo a seguito della proposta fattami dal mio futuro datore di lavoro: egli mi sta insegnando un lavoro di tipo manuale (car wrapping - applicazione pellicole su auto) per il quale sarò subordinato a lui (quindi, penso si tratti di una equiparazione al ruolo di operaio). Egli mi ha posto la condizione, per essere assunto, di sottoscrivere un patto in cui mi impegno a non esercitare tale professione per 4 anni una volta cessato il rapporto di lavoro; mi è stato detto di fare riferimento all'art 2125 del cc, in cui ho visto che anche i non dirigenti possono essere sottoposti a tale patto. Ora mi chiedo: nel mio caso il patto risulterebbe nullo:

1-per me che sarò operaio, se viene imposta una durata superiore a 3 anni?

2-se non è riportato il corrispettivo spettante a mio favore?

3-se non è riportato l'oggetto, il luogo o il tempo? E in che casi non sarebbe valido?

Vi ringrazio anticipatamente e vi porgo i miei più cordiali saluti”

Consulenza legale i 08/03/2011

Il patto accessorio di non concorrenza implicante la limitazione dell'attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro subordinato è regolato dall'art. 2125 del c.c., mentre ai lavoratori autonomi si applica l'art. 2596 del c.c.. Per il caso specifico le condizioni di validità si ricavano dal disposto dell'art. 2125 del c.c.: il patto deve rivestire la forma scritta ad substantiam, cioè a pena di nullità ex art. 1350 del c.c. n. 13, e deve prevedere un corrispettivo predeterminato nel suo ammontare, che sia congruo rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore; conseguentemente, viola detta norma la previsione del pagamento di un corrispettivo durante il rapporto di lavoro, in quanto la stessa, da un lato, introduce una variabile legata alla durata del rapporto di lavoro che conferisce al patto un elemento di aleatorietà e, dall'altro, finisce di fatto per attribuire a tale corrispettivo la funzione di premiare la fedeltà del lavoratore anziché quella di compensarlo per il sacrificio derivante dalla stipulazione del patto. Deve inoltre, ritenersi nullo se la sua ampiezza sia tale, in ragione del tipo di attività vietata e della sua estensione territoriale, da comportare una drastica limitazione della libertà della capacità lavorativa e professionale del lavoratore tenuto conto della specifica professionalità da questi acquisita.
Oggetto, tempo e luogo costituiscono, ciascuna, condictio sine qua non per la validità del patto.
Per quanto riguarda il limite temporale, non trattandosi nel caso di specie, di mansioni riconducibili all’attività dirigenziale, la durata massima è di tre anni, sempre ai sensi di quanto disposto dall'art. 2125 c.c..


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