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Articolo 103 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 16/05/2026]

Definizioni

Dispositivo dell'art. 103 Codice del consumo

1. (1)Fatte salve le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, ai fini del presente titolo si intende per:

  1. a) "regolamento": il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio;
  2. b) "autorità di vigilanza del mercato": autorità designate a norma dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, quali responsabili dell'organizzazione e dell'esecuzione della vigilanza del mercato nel territorio italiano;
  3. c) "autorità di controllo": autorità designate a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 157 del 2022, quali autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea;
  4. d) "ufficio unico di collegamento": la struttura di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 157 del 2022.

Note

(1) Articolo modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 8 aprile 2026, n. 78.

Spiegazione dell'art. 103 Codice del consumo

Con la norma in esame il legislatore si preoccupa di fornire alcune definizioni volte a far meglio comprendere le regole dettate in questa parte del codice del consumo dedicata alla sicurezza dei prodotti.
La lettera a) del comma 1 fornisce innanzitutto la nozione di “prodotto sicuro”, disponendo che un prodotto è sicuro se, nel momento in cui viene utilizzato per lo scopo per il quale si è acquistato (uso normale), non crea nessun rischio per il consumatore o presenta dei rischi minimi, compatibili con l’uso stesso del prodotto.
Gli elementi di cui occorre tenere conto, dunque, al fine di qualificare un prodotto come sicuro o meno, sono:
a) le caratteristiche del prodotto;
b) gli effetti che l’uso del prodotto può avere sul contemporaneo uso di altri prodotti;
c) le modalità con cui il prodotto viene presentato, la sua etichetta e le sue istruzioni per l’uso;
d) l’esistenza di categorie di persone che possono andare incontro a dei rischi in caso di uso di un determinato prodotto.

In linea generale, un prodotto si presume sicuro se è stato costruito o fabbricato secondo le regole vigenti nei Paesi europei.
L’obbligo di garantire la sicurezza viene fatto gravare su:
1. produttore: si considera tale il fabbricante del prodotto o qualunque soggetto che si presenta come fabbricante, mettendo il proprio logo sul prodotto
2. distributore: è tale il professionista che si occupa dell’attività commerciale successiva all’entrata nel mercato del prodotto.

Le ultime due lettere del primo comma si preoccupano di dare la definizione di “richiamo” e “ritiro”, entrambi strumenti volti ad evitare che un prodotto pericoloso possa essere immesso o continuare a circolare sul mercato.

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