Al fine di garantire che vengano immessi sul mercato solo prodotti sicuri, la norma in esame pone degli obblighi specifici in capo prima al
produttore e poi al
consumatore.
In particolare,
il produttore ha l’obbligo di:
- mettere sul mercato prodotti sicuri;
- informare il consumatore dei rischi che possono derivare
dall’uso del bene, quando questi non sono immediatamente
percepibili dal consumatore;
- adottare le misure di sicurezza opportune per evitare i rischi che il prodotto potrebbe presentare.
Qualora il prodotto presenti dei rischi per la sicurezza dei consumatori, incombe sul produttore l’obbligo di ritirarlo dal mercato e di darne adeguata informazione ai consumatori (è questo il caso delle automobili con difetti di fabbricazione).
L’adozione di tali misure può aver luogo sia su base volontaria (cioè ad iniziativa dello stesso produttore) che su richiesta delle competenti autorità a cui si fa riferimento al successivo
art. 107 del codice consumo.
Il richiamo del prodotto viene presentato come
extrema ratio, ossia come misura a cui fare ricorso in tutti i casi in cui le altre azioni non possano essere sufficienti a garantire dai rischi che possono derivare dalla immissione nel mercato di un determinato prodotto.
Il comma 6 della norma prende in considerazione, invece, gli
obblighi gravanti sul distributore, e precisamente:
a) non fornire prodotti che, secondo le informazioni in suo possesso, potrebbero essere pericolosi;
b) partecipare ai controlli di sicurezza, conservando la documentazione necessaria per potere rintracciare l’origine dei prodotti;
c) collaborare alle azioni che vengono svolte dai produttori e dalle autorità che si occupano di vigilare in tale settore, al fine di garantire la sicurezza dei consumatori.
Inoltre, se il produttore o il distributore sono a conoscenza del fatto che un loro prodotto immesso sul mercato potrebbe provocare rischi per il consumatore, devono necessariamente comunicarlo alle autorità nazionali di cui al successivo
art. 106 del codice consumo.
Il comma 8 si occupa di disciplinare l’ipotesi specifica di commercializzazione di prodotti i quali presentino un
rischio grave per la sicurezza, precisando quali specifiche informazioni debbano essere fornite da produttori e distributori al fine di impedire che il prodotto possa essere immesso sul mercato o continuare ad essere commercializzato, dovendosi disporre anche il richiamo dei prodotti già nella disponibilità dei consumatori.
Per chiudere, l’ultimo comma prevede un obbligo di reciproca collaborazione tra produttori, distributori e autorità competenti onde evitare il rischio della commercializzazione di prodotti pericolosi per la sicurezza del consumatore.