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Articolo 104 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 16/05/2026]

Obblighi e informazione degli operatori economici

Dispositivo dell'art. 104 Codice del consumo

1. (1)Gli operatori economici si assicurano che il prodotto sia conforme all'obbligo generale di sicurezza previsto dall'articolo 102, comma 1.

2. Gli operatori economici, in relazione ai rispettivi ruoli nella catena di fornitura, sono tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal capo III del regolamento e alla cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato.

3. Gli operatori economici si assicurano che qualsiasi avvertenza o informazione di sicurezza, che deve essere apposta sul prodotto o accompagnarlo, sia in lingua italiana ben visibile. Gli operatori si assicurano, inoltre, che gli eventuali avvisi di richiamo e i relativi servizi di informazione per i consumatori siano in lingua italiana.

4. Gli operatori economici, su loro richiesta e a titolo gratuito, possono richiedere informazioni sull'attuazione del regolamento e sulle norme nazionali sulla sicurezza dei prodotti di cui al presente titolo al punto di contatto per i prodotti, di cui al regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, individuato nel Ministero delle imprese e del made in Italy.

Note

(1) Articolo modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 8 aprile 2026, n. 78.

Spiegazione dell'art. 104 Codice del consumo

Al fine di garantire che vengano immessi sul mercato solo prodotti sicuri, la norma in esame pone degli obblighi specifici in capo prima al produttore e poi al consumatore.
In particolare, il produttore ha l’obbligo di:
- mettere sul mercato prodotti sicuri;
- informare il consumatore dei rischi che possono derivare
dall’uso del bene, quando questi non sono immediatamente
percepibili dal consumatore;
- adottare le misure di sicurezza opportune per evitare i rischi che il prodotto potrebbe presentare.
Qualora il prodotto presenti dei rischi per la sicurezza dei consumatori, incombe sul produttore l’obbligo di ritirarlo dal mercato e di darne adeguata informazione ai consumatori (è questo il caso delle automobili con difetti di fabbricazione).
L’adozione di tali misure può aver luogo sia su base volontaria (cioè ad iniziativa dello stesso produttore) che su richiesta delle competenti autorità a cui si fa riferimento al successivo art. 107 del codice consumo.
Il richiamo del prodotto viene presentato come extrema ratio, ossia come misura a cui fare ricorso in tutti i casi in cui le altre azioni non possano essere sufficienti a garantire dai rischi che possono derivare dalla immissione nel mercato di un determinato prodotto.

Il comma 6 della norma prende in considerazione, invece, gli obblighi gravanti sul distributore, e precisamente:
a) non fornire prodotti che, secondo le informazioni in suo possesso, potrebbero essere pericolosi;
b) partecipare ai controlli di sicurezza, conservando la documentazione necessaria per potere rintracciare l’origine dei prodotti;
c) collaborare alle azioni che vengono svolte dai produttori e dalle autorità che si occupano di vigilare in tale settore, al fine di garantire la sicurezza dei consumatori.

Inoltre, se il produttore o il distributore sono a conoscenza del fatto che un loro prodotto immesso sul mercato potrebbe provocare rischi per il consumatore, devono necessariamente comunicarlo alle autorità nazionali di cui al successivo art. 106 del codice consumo.

Il comma 8 si occupa di disciplinare l’ipotesi specifica di commercializzazione di prodotti i quali presentino un rischio grave per la sicurezza, precisando quali specifiche informazioni debbano essere fornite da produttori e distributori al fine di impedire che il prodotto possa essere immesso sul mercato o continuare ad essere commercializzato, dovendosi disporre anche il richiamo dei prodotti già nella disponibilità dei consumatori.
Per chiudere, l’ultimo comma prevede un obbligo di reciproca collaborazione tra produttori, distributori e autorità competenti onde evitare il rischio della commercializzazione di prodotti pericolosi per la sicurezza del consumatore.

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