1. (1)Ai fini del presente titolo, è designato quale ufficio unico di collegamento il Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. L'autorità di vigilanza del mercato competente per i controlli di cui all'articolo 107 è individuata tra le autorità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, sulla base dei seguenti criteri:
- a) destinazione d'uso e luogo prevalente di utilizzo del prodotto;
- b) caratteristiche intrinseche del prodotto;
- c) analogia con prodotti rientranti nelle normative di armonizzazione.
3. I criteri per il coordinamento dei controlli, previsti dall'articolo 107, sono stabiliti in un apposito tavolo tecnico di coordinamento fra le autorità di vigilanza del mercato, convocato almeno due volte l'anno dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Al tavolo tecnico partecipano anche le autorità di controllo e le altre amministrazioni di volta in volta competenti per materia. Per la partecipazione al tavolo tecnico di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
4. Al tavolo tecnico di cui al comma 3, possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione, nonché le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137, per l'elaborazione e l'esecuzione di progetti comuni di sorveglianza e prova, anche nell'ambito del commercio elettronico.
5. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica gli esperti designati per la consultazione sugli atti delegati della Commissione europea e partecipa, con propri rappresentanti, alla rete europea per la sicurezza dei consumatori, informando le amministrazioni interessate.
6. Le autorità di vigilanza tutelano le informazioni raccolte per le finalità di cui al presente titolo, conformemente alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
7. Ai prodotti di cui al presente titolo, si applicano, inoltre, l'articolo 3, comma 3, e gli articoli 4, 5, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 6 e 10 del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157.









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