1. Sono fatte salve tutte le disposizioni del regolamento nonché le ulteriori specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari categorie merceologiche, obbligano a specifici standard di sicurezza(1).
1-bis. È consentita la messa a disposizione dei prodotti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, e a essa conformi, immessi sul mercato anteriormente al 13 dicembre 2024(1).
2. Sono fatte salve le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di competenza.








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