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Articolo 48 Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

[Aggiornato al 08/08/2026]

Obblighi del noleggiante

Dispositivo dell'art. 48 Codice della nautica da diporto

1. Il noleggiante è obbligato a mettere a disposizione l'unità da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, estesa in favore del noleggiatore o dei noleggiatori a cabina e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile(1).

1-bis. Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione, la vita umana in mare e l'ambiente, nel caso di unità da diporto di cui all'articolo 2, comma 3, il noleggiante, il locatore o l'esercente hanno l'obbligo di integrare le dotazioni di sicurezza qualora quelle prescritte dalla bandiera non soddisfino le prescrizioni minime previste dalla normativa italiana(2).

Note

(1) Il dispositivo è stato modificato dall'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 12 novembre 2020, n. 160.
(2) Il comma 1-bis è stato introdotto dall'art. 16, comma 1, lettera m) della L. 7 maggio 2026, n. 70.

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