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Articolo 49 Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

[Aggiornato al 08/08/2026]

Obblighi del noleggiatore

Dispositivo dell'art. 49 Codice della nautica da diporto

1. Nel noleggio di unità da diporto a tempo determinato, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore non provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto(2).

1-bis. Nel caso di noleggio a cabina, salvo che sia stato diversamente pattuito, i noleggiatori provvedono a quanto previsto nel comma 1 secondo le quote stabilite nel contratto(1).

Note

(1) Tale comma è stato introdotto dall'art. 19, comma 1, del D. Lgs. 12 novembre 2020, n. 160.
(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lettera n) la modifica dell'art. 49, comma 1. della L. 7 maggio 2026, n. 70.

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