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Articolo 18 Codice delle pari opportunitą

(D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198)

[Aggiornato al 07/06/2026]

Fondo per l'attivitą delle consigliere e dei consiglieri di paritą

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 18 Codice delle pari opportunitą

Articolo abrogato dall'art. 7, comma 5 alinea del D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91(0)

[1. Il Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità nazionali, effettivi e supplenti, è alimentato dalle risorse di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni. Il Fondo è destinato a finanziare le spese relative alle attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità, le spese per missioni, le spese relative al pagamento di compensi per indennità, differenziati tra effettivi e supplenti, i rimborsi e le remunerazioni dei permessi spettanti ai sensi dell'articolo 17, comma 1.]

Note

(0) Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 ha disposto (con l'art. 7, comma 5, alinea) che la presente abrogazione decorre dalla data di insediamento di cui all'articolo 3, comma 7 del D.Lgs. medesimo.

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