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Articolo 19 Codice delle pari opportunitą

(D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198)

[Aggiornato al 07/06/2026]

Rete delle consigliere e dei consiglieri di paritą

Dispositivo dell'art. 19 Codice delle pari opportunitą

1. (1)La Rete delle consigliere e dei consiglieri di parità comprende tutte le consigliere e i consiglieri regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e opera, anche in coordinamento con l'Organismo per la parità.

2. La Rete opera al fine di rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parità, di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi.

3. Dallo svolgimento delle attività del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note

(1) Articolo modificato dall'art. 7, comma 5 alinea e lettera i del D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91. Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 91 ha disposto (con l'art. 7, comma 5, alinea) che la modifica del presente articolo decorre dalla data di insediamento di cui all'articolo 3, comma 7 del D.Lgs. medesimo.

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