In relazione alla
procedibilità, a seguito della c.d. Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022), la norma in commento stabilisce che, in presenza di
circostanze aggravanti ad effetto speciale (ossia, quelle che determinano un aumento della
pena superiore ad un terzo), si
proceda d’ufficio – e non a
querela della persona offesa – per i fatti previsti dal
comma 2 dell’art. 615 del c.p. (violazione di domicilio commessa dal
pubblico ufficiale e l’
abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni consiste nell’introdursi nei luoghi espressamente indicati dall’
art. 614 del c.p. senza osservare le formalità prescritte dalla legge), dal
comma 1 dell’art. 617 ter del c.p. (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche), dal
comma 1 dell’art. 619 del c.p. (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni) e
dall’art. 620 del c.p. (rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni).