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Articolo 617 sexies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 16/07/2026]

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche

Dispositivo dell'art. 617 sexies Codice Penale

(1)Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi(2), è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni(3).

La pena è della reclusione da tre a otto anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater(5).

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa(4).

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 3, della l. 8 aprile 1974, n. 98, relativa alla riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.
(2) La norma estende la punibilità delle condotte incriminate dall'art. 617 ter del c.p..
(3) Un esempio di condotta illecita ivi perseguita è rappresenta dal cosiddetto phishing ovvero l'intrusione illecita vi Internet all'interno di sistemi informatici di home banking. Essendo questa praticabile attraverso l'utilizzo delle generalità e delle password degli utenti relativi a determinati servizi bancari, in questi casi viene ad integrarsi oltre alla norma in esame anche l'art. 615 ter, in materia di accessi abusivo informatico.
(4) Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 con decorrenza dal 9 maggio 2018.
(5) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lettera h) della L. 28 giugno 2024, n. 90.

Ratio Legis

La norma ritrova la propria ratio nella volontà di tutelare la veridicità delle comunicazioni informatiche o telematiche, garantendo che le informazioni trasferite non siano oggetto di falsificazioni o modificazioni.

Spiegazione dell'art. 617 sexies Codice Penale

La norma prevede e punisce una serie di condotte tese a falsificare, modificare o sopprimere il contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche in fase di trasferimento.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è l’integrità, autenticità e genuinità delle comunicazioni informatiche o telematiche.

Si tratta di un reato comune poiché può essere commesso da chiunque (si vedrà come la particolare qualifica del soggetto attivo può determinare un aggravamento della pena).

Quanto alla condotta penalmente rilevante, essa può consistere nella falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Con “falsificazione” ci si riferisce alla formazione fittizia del testo di una comunicazione informatica o telematica. La condotta di “alterazione” consiste nella modificazione del contenuto originale della comunicazione attraverso aggiunte, sostituzioni o eliminazioni. Infine, la “soppressione” si concretizza in quelle condotte che impediscono al destinatario della comunicazione di venire a conoscenza del suo contenuto.

Le condotte appena viste incidono su comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico (cioè, quelle intercorrenti tra due apparecchi dei quali soltanto uno costituisce da un sistema informatico: ad esempio, l’invio di un fax inviato da un apparecchio telefax ad un computer in grado di riceverlo) o intercorrenti tra più sistemi (quelle intercorrenti tra sistemi che possono definirsi informatici o telematici: ad esempio, la posta elettronica).

Peraltro, ai fini della configurazione del reato, è necessario che il soggetto attivo faccia uso dei dati alterati o modificati oppure lasci che altre persone ne facciano uso.

Quanto all’elemento soggettivo, è oggi richiesto il dolo specifico: ossia, occorre il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno.

Ai sensi del comma 1, il delitto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Tuttavia, il comma 2 (come modificato dalla L. n. 90 del 2024) un aggravamento di pena (reclusione da tre ad otto anni) nelle seguenti ipotesi:
  1. se il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui al comma 3 dell’art. 615 ter del c.p.: cioè, quando la tipologia di sistema informatico o telematico presenta interesse pubblico (ci si riferisce a sistemi di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o, in ogni caso, di interesse pubblico);
  2. quando il reato è realizzato in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni oppure da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore del sistema (ad esempio, programmatori, analisti).
Quanto al regime di procedibilità, ai sensi del comma 3, l’ipotesi di cui al comma 1 è punibile a querela della persona offesa, mentre l’ipotesi di cui al comma 2 è procedibile d’ufficio.

Massime relative all'art. 617 sexies Codice Penale

Cass. pen. n. 39768/2017

La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 617-sexies cod. pen. configura un peculiare reato di falso che si caratterizza per il dolo specifico del fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, non necessariamente patrimoniale, o di arrecare ad altri un danno, nonché per la particolare natura dell'oggetto materiale, costituito dal contenuto di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

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