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Articolo 602 quater Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 16/07/2026]

Ignoranza dell'età della persona offesa

Dispositivo dell'art. 602 quater Codice Penale

(1)Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile(2).

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172.
(2) Si deve intendere come ignoranza inevitabile quella non rimproverabile quantomeno a titolo di colpa.

Ratio Legis

Tale disposizione è stata inserita al fine di adeguare la normativa italiana agli impegni presi in sede di adozione della Convenzione di Lanzarote contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori.

Spiegazione dell'art. 602 quater Codice Penale

La norma in esame impone implicitamente uno specifico dovere di accertamento e di conoscenza dell'età della persona offesa, soprattutto quando la minore età è un elemento costitutivo del reato, senza la quale il fatto non sarebbe penalmente rilevante.

ad esempio, in tema di prostituzione minorile, il fatto tipico scusante di cui al presente articolo è configurabile solo se emerga che nessun rimprovero, nemmeno di semplice leggerezza, possa essere rivolto all'agente, per avere egli fatto tutto il possibile per accertare l'età dell'altro soggetto, anche nei casi in cui quest'ultimo risulti più adulto di quanto sia i realtà, e nonostante qualsiasi sua dichiarazione menzognere in merito.

Per ignoranza inevitabile va quindi intesa una situazione in cui effettivamente il fatto appaia scusabile, valutando in concreto lo svolgimento della vicenda. Sicuramente scusabile può essere considerato il documento falso presentato dal soggetto passivo del reato in seguito a richiesta del soggetto agente, attestante un'età non vera .

Massime relative all'art. 602 quater Codice Penale

Cass. pen. n. 30915/2025

L'ignoranza inevitabile dell'età della persona offesa, prevista dall'art. 602-quater cod. pen., può essere invocata solo se l'imputato ha diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti e sia stato indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne fosse maggiorenne. Non sono sufficienti, al fine di ritenere fondata la causa di non punibilità, elementi quali tratti fisici di sviluppo maggiorenni o rassicurazioni verbali circa l'età forniti dal minore o da terzi.

Cass. pen. n. 35838/2025

L'ignoranza inevitabile dell'età della persona offesa rispetto alla prostituzione minorile può essere riconosciuta solo se l'agente, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia stato indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne fosse maggiorenne, sicché non sono sufficienti elementi quali la presenza nel soggetto di tratti fisici di sviluppo tipici di maggiorenni o rassicurazioni verbali circa l'età provenienti dal minore o da terzi.

Cass. pen. n. 26980/2025

L'ignoranza inevitabile dell'età della persona offesa è configurabile solo se l'agente, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia stato indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne fosse maggiorenne.

Cass. pen. n. 22579/2025

L'ignoranza inevitabile dell'età della persona offesa è configurabile solo se l'agente, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia stato indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne fosse maggiorenne.

Cass. pen. n. 13812/2025

L'ignoranza dell'età della persona offesa è inevitabile solo se l'agente, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia stato indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne fosse maggiorenne, sicché non sono sufficienti elementi quali la presenza nel soggetto di tratti fisici di sviluppo tipici di maggiorenni o rassicurazioni verbali circa l'età provenienti dal minore o da terzi.

Cass. pen. n. 38916/2024

L'ignoranza inevitabile circa l'età della persona offesa ai sensi dell'art. 602 quater c.p. è configurabile solo se l'agente, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia stato indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne fosse maggiorenne, sicché non sono sufficienti elementi quali la presenza nel soggetto di tratti fisici di sviluppo tipici di maggiorenni o rassicurazioni verbali circa l'età provenienti dal minore o da terzi.

Cass. pen. n. 2069/2023

Si può invocare l'ignoranza inevitabile circa l'età della persona offesa di cui all'art. 602 quater c.p. quando l'imputato abbia dimostrato di aver fatto tutto il possibile al fine di uniformarsi ai doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo attenendosi a uno standard di diligenza direttamente proporzionale alla rilevanza dell'interesse per il libero sviluppo psicofisico dei minori, non essendo a tal fine sufficienti né la presenza nel soggetto passivo di tratti fisici di sviluppo tipici di maggiorenni né le dichiarazioni di quest'ultimo.

Cass. pen. n. 2067/2023

Si può invocare l'ignoranza inevitabile circa l'età della persona offesa di cui all'art. 602 quater c.p. solo se all'agente non può essere mosso nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza.

Cass. pen. n. 50300/2023

In tema di prostituzione minorile, il fatto tipico scusante previsto dall'art. 602-quater c.p., in relazione all'ignoranza inevitabile circa l'età della persona offesa è configurabile solo se l'agente, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia stato indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne fosse maggiorenne; ne consegue che non sono sufficienti al fine di ritenere fondata la causa di non punibilità, elementi quali la presenza nel soggetto di tratti fisici di sviluppo tipici di maggiorenni o rassicurazioni verbali circa l'età, provenienti dal minore o da terzi, nemmeno se contemporaneamente sussistenti.

Cass. pen. n. 13312/2023

In tema di prostituzione minorile, il fatto tipico scusante previsto dall'art. 602-quater cod. pen. in relazione all'ignoranza inevitabile circa l'età della persona offesa è configurabile solo se l'agente, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia stato indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne fosse maggiorenne, sicché non sono sufficienti a scusare elementi quali la presenza nel soggetto di tratti fisici di sviluppo tipici di maggiorenni o rassicurazioni verbali circa l'età, provenienti dal minore o da terzi.

Cass. pen. n. 9482/2023

Si può invocare l'ignoranza inevitabile circa l'età della persona offesa di cui all'art. 602 quater c.p. solo se all'agente non può essere mosso nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza.

Cass. pen. n. 8168/2023

Si può invocare l'ignoranza inevitabile circa l'età della persona offesa di cui all'art. 602 quater c.p. solo se all'agente non può essere mosso nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza.

Cass. pen. n. 4368/2022

Si può invocare l'ignoranza inevitabile circa l'età della persona offesa di cui all'art. 602 quater c.p. solo se l'agente, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia stato indotto a ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne fosse maggiorenne, sicché non sono sufficienti elementi quali la presenza nel soggetto di tratti fisici di sviluppo tipici di maggiorenni o rassicurazioni verbali sull'età provenienti dal minore o da terzi.

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Anonimo chiede
mercoledì 02/09/2026
“Dieci giorni fa sono entrato su una piattaforma online Vietata ai Minori di video chat random anonima e ho mostrato le mie parti intime ad una ragazza per circa 10/20 secondi senza che nessuno dei due dicesse o scrivesse niente, la chat è terminata normalmente.Sicuramente era maggiorenne (per me lo era e in un sito per adulti mi aspetterei solo adulti) ma mi è presa la paranoia che magari invece non fosse stata maggiorenne,se mi avesse denunciato ?Rischierei qualcosa?Ripeto io sono entrato nel sito che è vietato ai minori proprio per non trovare minori …fatemi sapere perché sto in ansia”
Consulenza legale i 03/09/2026
La condotta posta in essere non sembra denotare alcuna fattispecie di reato per due ragioni dirimenti.

La prima è che tutte le disposizioni di natura penale riguardanti la pornografia minorile presuppongono che l’oggetto sia il minore stesso, nel senso che al centro della tutela penale vi è il materiale riguardante il minore e non già l’adulto.
Da ciò consegue l’estrema difficoltà di ricondurre nell’alveo di una qualche fattispecie penale la condotta del soggetto agente che, di base, ha mostrato le sue parti intime e non ha visto parti intime della controparte e/o l'ha indotta ad un qualche comportamento sessualmente sensibile.

La seconda è che l’articolo 602-quater c.p. afferma che, laddove determinate condotte riguardino il minore, le stesse possono essere “scusate” nella misura in cui l’ignoranza dell’età della persona offesa dal reato fosse inevitabile, con ciò intendendo che l’agente nulla poteva fare per accorgersi dell’età del minore e/o per approfondire l’anagrafica del minore predetto.
Ora, pur sostenendo per assurdo che il soggetto apparso in video nel caso di specie fosse un minore e pur ritenendo – sempre per assurdo – che la condotta del soggetto agente costituisca reato (ma così non è, come detto sopra), appare davvero difficile sostenere che questi fosse consapevole della minore età del proprio interlocutore, posta la estrema brevità del collegamento e il fatto che si fosse su un sito vietato ai minori.