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Articolo 617 quinquies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 16/07/2026]

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Dispositivo dell'art. 617 quinquies Codice Penale

(1)(2)Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri oinstalla apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi(3), è punito con la reclusione da uno a quattro anni(4).

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617 quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni(5).

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni(5).

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 3, della l. 8 aprile 1974, n. 98, relativa alla riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.
(2) La rubrica è stata modificata dall'art. 19, comma 6, lettera b), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.
(3) La norma estende la punibilità delle condotte incriminate dall'art. 617 bis del c.p..
(4) Tale comma è stato modificato dall'art. 19, comma 6, lettera a), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.
(5) Il presente articolo è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lettera g) della L. 28 giugno 2024, n. 90, che ha disposto la modifica del comma 2 e l'introduzione di un comma dopo il secondo.

Ratio Legis

La disposizione è diretta a garantire la libertà e la segretezza della comunicazioni telematiche.

Spiegazione dell'art. 617 quinquies Codice Penale

La norma in esame prevede e punisce una serie di condotte prodromiche alla realizzazione del reato di cui all’art. 617 quater del c.p..

Il bene giuridico tutelato dalla disposizione in commento è la segretezza e libertà delle comunicazioni informatiche o telematiche.

Si tratta di un reato comune poiché può essere commesso da chiunque.

Quanto alla condotta criminosa, il comma 1 incrimina il procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, diffondere, importare, comunicare, consegnare, mettere in altro modo a disposizione di altri o installare apparecchiature, programmi, codici, parole chiavi o altri mezzi idonei ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Quanto all’elemento soggettivo, è oggi richiesto il dolo specifico: ossia, occorre il fine di intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Ai sensi del comma 1, il delitto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Però, la norma in commento (come modificata dalla L. n. 90 del 2024) prevede una serie di circostanze aggravanti.

Ai sensi del comma 2 (come modificato dalla novella del 2024), la pena è della reclusione da due a sei anni nel caso in cui ricorra taluna delle circostanze di cui al n. 2 del comma 4 dell’art. 617 quater del c.p.. Il richiamato comma 4 prende in considerazione l’ipotesi in cui il reato viene realizzato in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni oppure da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore del sistema (ad esempio, programmatori, analisti).

Ancora, il comma 3 (aggiunto dalla L. n. 90 del 2024) prevede la pena è della reclusione da tre a otto anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui al n. 1, comma 4 dell’art. 617 quater del c.p.: ossia, se il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui al comma 3 dell’art. 615 ter del c.p. e, dunque, se la tipologia di sistema informatico o telematico presenta interesse pubblico (ci si riferisce a sistemi di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o, in ogni caso, di interesse pubblico).

Massime relative all'art. 617 quinquies Codice Penale

Cass. pen. n. 17814/2023

In tema di installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, sussiste la circostanza aggravante di cui al combinato disposto degli artt. 617-quinquies, comma secondo, e 617-quater, comma quarto, n. 1, cod. pen., nel caso di apposizione, presso il "bancomat" di un istituto di credito, di un dispositivo (cd. "skimmer") finalizzato ad intercettare comunicazioni di dati, posto che l'attività bancaria di raccolta del risparmio costituisce, ai sensi dell'art. 359, n. 2, cod. pen., servizio di pubblica necessità, in quanto, pur avendo natura privatistica, siccome esercitata in forma di impresa da soggetti privati quali gli istituti di credito, corrisponde ad un interesse pubblico e il suo esercizio è subordinato ad autorizzazione ed è sottoposto a controllo da parte delle competenti Autorità amministrative.

Cass. pen. n. 42183/2021

In tema di reati informatici, il delitto di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche è assorbito in quello di frode informatica nel caso in cui, installato il dispositivo atto ad intercettare comunicazioni di dati, abbia luogo la captazione, in tal modo trasformandosi la condotta preparatoria e di pericolo, di cui al primo reato, nell'alterazione del funzionamento o, comunque, in un intervento illecito sul sistema informatico, che sono modalità realizzative tipiche della frode.

Cass. pen. n. 3236/2019

L'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.) è un reato di pericolo concreto, per la cui configurazione è necessario accertare la idoneità dell'apparecchiatura installata a consentire la raccolta o memorizzazione dei dati e non che tali operazioni siano state effettivamente eseguite.

Cass. pen. n. 4059/2015

Il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cod. pen.) è assorbito dal reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, ex art. 617, quater cod. pen., considerato che l'attività di fraudolenta intercettazione di comunicazioni informatiche presuppone necessariamente la previa installazione delle apparecchiature atte a realizzare tale intercettazione, configurandosi un'ipotesi di progressione criminosa.

Cass. pen. n. 36601/2010

Integra il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.) la condotta di colui che installi, all'interno del sistema bancomat di un'agenzia di banca, uno scanner per bande magnetiche con batteria autonoma di alimentazione e microchip per la raccolta e la memorizzazione dei dati, al fine di intercettare comunicazioni relative al sistema informatico. Trattandosi di reato di pericolo, non è necessario accertare, ai fini della sua consumazione, che i dati siano effettivamente raccolti e memorizzati.

Cass. pen. n. 3252/2007

Integra il delitto di cui all'art. 617 quinquies c.p. la condotta di colui che installa abusivamente apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico posizionando nel «postamat» di un ufficio postale una fotocamera digitale, considerato che l'intercettazione implica l'inserimento nelle comunicazioni riservate, traendo indebita conoscenza delle stesse.

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