La norma ha la finalità di definire i caratteri fondamentali del mutamento d’uso rilevante, comportante un aggravio del carico urbanistico generato dall’immobile sui servizi ed infrastrutture.
Infatti, prima della novella il legislatore nazionale aveva lasciato alle Regioni il compito di definire il regime abilitativo delle varie tipologie di mutamento d’uso, senza però occuparsi di individuare prima di tutto quali fossero i mutamenti d’uso urbanisticamente rilevanti e quali, invece, i mutamenti privi di portata urbanistica.
Tale lacuna è stata colmata prima dalla giurisprudenza e poi con l’introduzione nel Testo Unico dell’articolo in commento; tuttavia, in dottrina si è evidenziato che proprio l’apertura del comma 1, che fa salve le diverse previsioni delle leggi regionali, potrebbe vanificare l’intento del Legislatore in quanto sembra consentire alle Regioni una completa riscrittura della norma.
Altre problematicità sono state rilevate in merito all’inquadramento delle disposizioni contenute nell’articolo 23
ter, che pur ponendosi come principi fondamentali alle quali le Regioni si devono adeguare nel termine previsto dal terzo comma, tradiscono la propria natura di dettaglio alla luce della facoltà derogatoria attribuita alle leggi regionali dall’
incipit del comma 1.
Il mutamento di destinazione d’uso preso in considerazione può verificarsi anche senza la realizzazione di opere edilizie ed è considerato rilevante, nel senso sopra menzionato, quando comporti il passaggio ad una diversa categoria funzionale tra quelle elencate al primo comma dell’articolo in commento.
La destinazione originaria, della quale tenere conto al fine di verificare se vi sia stato o meno un mutamento rilevante, non è data dall’uso di fatto del bene, bensì è quella prevista dagli atti pianificatori o edilizi o, in mancanza, alla stregua del criterio ausiliario-catastale (ai sensi dell’art.
9 bis del Testo Unico).
Con le recentissime riforme intervenute nel 2020, infatti, è stato abbandonato il criterio che aveva riguardo al mero dato della quantità di superficie utile, che però tralasciava altri importanti parametri relativi agli aspetti funzionali, più che quantitativi, dell’utilizzo dell’immobile.
Qualora il cambio di destinazione d’uso avvenga all’interno della medesima categoria funzionale, invece, esso è sempre ammesso e considerato per definizione urbanisticamente irrilevante.
Aggiornamento DL Salva Casa
L’art. 23 ter ha riscritto la disciplina del mutamento di destinazione d’uso partendo da una distinzione che il comma 01, di nuova introduzione, rende esplicita: il mutamento è “senza opere” quando non richiede alcuna opera edilizia oppure richiede solo interventi di edilizia libera (art. 6 dello stesso Testo Unico). Su questa base il legislatore costruisce un regime di favore, differenziato a seconda che il cambio avvenga all’interno della stessa categoria funzionale (mutamento orizzontale, urbanisticamente irrilevante) o tra categorie diverse (mutamento verticale), e a seconda che riguardi una singola unità immobiliare o un intero immobile.
Per la singola unità, il comma 1-bis consente sempre il mutamento all’interno della stessa categoria funzionale, nel rispetto delle normative di settore, mentre il comma 1-ter ammette quello tra le categorie residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, purché l’unità si trovi in immobili ricompresi nelle zone A, B e C del d.m. 1444/1968 o nelle zone equipollenti individuate dalle leggi regionali. Le linee guida MIT precisano che la semplificazione non riguarda le unità rurali. Va notato che la versione originaria del decreto-legge limitava i commi 1-bis e 1-ter ai soli mutamenti senza opere, ma tale inciso è stato eliminato dalla legge di conversione n. 105/2024, per cui la disciplina opera oggi anche quando il cambio d’uso è accompagnato da opere edilizie.
Resta, comunque, ferma una limitata facoltà per gli strumenti urbanistici comunali di fissare “specifiche condizioni”, anche subordinando il cambio all’uso prevalente nelle altre unità dell’edificio. Circa la portata di tali condizioni, le Linee guida specificano che esse devono essere oggettive e non discriminatorie, riferirsi al solo mutamento d’uso e non alle modalità di esecuzione delle opere, ed essere adottate con apposite determinazioni adeguatamente motivate, ad esempio dall’esigenza di tutelare il decoro urbano, la salute o la sicurezza pubblica.
Secondo le Linee Guida, inoltre, le condizioni devono essere specifiche e non possono quindi essere implicitamente desunte dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, poiché quanto disposto dal novellato art. 23-ter prevale sulle previsioni restrittive o impeditive in essi contenute (v. anche TAR Firenze, sez. III, 12 ottobre 2026, n. 1904), ma il Comune può tuttavia richiamare espressamente le previsioni già presenti nei propri strumenti urbanistici che intende far valere quali condizioni ai fini del mutamento di desinazione d'uso.
Quanto alla prevalenza funzionale, il MIT suggerisce di misurarla in base al numero delle unità e non alla superficie, per non gravare gli interessati di oneri informativi eccessivi, soprattutto nei condomini, salvi i diversi criteri eventualmente fissati dalla legislazione regionale.
Il comma 1-quater esonera i mutamenti verticali dal reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale e dalla dotazione minima di parcheggi. Le linee guida ne ricavano anche l’esonero dagli oneri di urbanizzazione primaria, che non sono dovuti nemmeno se la normativa regolamentare comunale dispone diversamente, in forza dell’applicazione diretta dei principi dell’art. 23 ter, sul presupposto che gli interventi in esame interessano generalmente un territorio già completamente urbanizzato. Resta invece dovuto, nei limiti della legislazione regionale, il contributo per gli oneri di urbanizzazione secondaria, perché il carico urbanistico resta invariato solo tendenzialmente.
Per i mutamenti orizzontali del comma 1-bis il MIT ritiene invece, in via sistematica, che non siano dovuti né gli oneri primari né quelli secondari, perché l’equivalenza del carico urbanistico è valutata a priori dalla legge.
In relazione alle unità al primo piano fuori terra o seminterrate, infine, la disciplina è rimessa alla legge regionale, che deve indicare i casi in cui i comuni possono individuare zone nelle quali le semplificazioni si applicano anche a queste unità; il MIT rinvia alla definizione di “piano fuori terra” del Regolamento edilizio tipo (per un’unità seminterrata, il primo piano fuori terra coincide con il piano rialzato) e osserva che limitazioni più incisive si giustificano soprattutto nelle zone A.
Sul piano procedimentale, il comma 1-quinquies prevede la SCIA ex art. 19, L. n. 241/1990 per i mutamenti senza opere e, negli altri casi, il titolo richiesto per le opere necessarie, con la precisazione che anche se le opere sono riconducibili all’art. 6-bis (CILA) si procede comunque con SCIA. In concreto, secondo la tabella allegata alle linee guida, si fa ricorso alla SCIA in assenza di opere, in caso di edilizia libera, di CILA o di SCIA edilizia, mentre è necessario presentare la SCIA alternativa al permesso di costruire nell'ipotesi di opere soggette alla disciplina di cui all'art. 23 del Testo Unico o in caso di opere assentibli con permesso di costruire. In tutti i casi che non sono riconducibili alle semplificazioni introdotte con il Salva Casa, invece, si torna a far riferimento all’art. 10, comma 2, che a sua volta rimanda alle fonti di rango regionale o locale.
Il comma 3 ridefinisce infine il rapporto con le Regioni, che devono adeguarsi ai principi dell’art. 23 ter, di applicazione diretta, restando libere di prevedere livelli ulteriori di semplificazione, anche quanto ai titoli abilitativi necessari alla esecuzione degli interventi in esame. Per il mutamento di destinazione orizzontale riguardante un intero immobile, inteso come elemento minimo inventariabile dotato di autonomia reddituale e funzionale su una particella del Catasto fabbricati, il cambio resta consentito ma ora subordinatamente ai titoli del comma 1-quinquies, salva diversa previsione delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, che possono quindi porre anche limiti o divieti.
La Corte costituzionale, nell'esaminare la legge della Regione Toscana n. 51/2025, ha confermato l'impostazione dettata dal decreto e dalle relative Linee guida su tre punti (Corte costituzionale, 30 aprile 2026, n. 61).
In primo luogo, la disciplina degli oneri di urbanizzazione rientra nel governo del territorio e richiede un criterio di uniformità sull’intero territorio nazionale: per i mutamenti verticali la norma statale, nel disciplinare i soli oneri di urbanizzazione secondaria, esclude implicitamente quelli primari, perché il cambio avviene in zone già urbanizzate, e la Corte, richiamando le linee guida MIT, ha dichiarato illegittima la norma di cui alla detta legge regionale che manteneva l’obbligo di versare anche gli oneri primari.
In secondo luogo, per il mutamento verticale della singola unità i Comuni possono porre solo “condizioni”, cioè misure specifiche e non ostative riferite in modo oggettivo all’intero territorio comunale, e non anche “limitazioni”, che hanno un’incidenza più intensa sul diritto di proprietà (ad esempio il divieto di mutare la destinazione di interi immobili in porzioni di territorio); è stata perciò dichiarata illegittima la previsione regionale che attribuiva ai comuni anche questo potere.
In terzo luogo, i principi dell’art. 23 ter sono di applicazione diretta e operano immediatamente anche nei confronti dei privati, per cui è illegittima una disciplina transitoria regionale che ne differisca l’efficacia fino all’adeguamento degli strumenti comunali. La Corte ha ritenuto, infatti, che la norma statale non sia irragionevole, perché consente comunque ai Comuni di intervenire successivamente, per il futuro.