1. Chiunque non osservi le disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18 e 19 del regolamento (UE) n. 236/2012 e relative disposizioni attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila.
2. La stessa sanzione del comma 1 è applicabile a chi:
- a) violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento indicato al comma 1 e relative disposizioni attuative;
- b) violi le misure adottate dall'autorità competente di cui all'articolo 4 ter ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del medesimo regolamento.
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 2, lettere a) e b), sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
4. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo comporta sempre la confisca di una somma pari al profitto dell'illecito. Si applica, in tal caso, l'articolo 187 sexies, commi 2, 3 e 3-bis(2).
5. [Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.](1)







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